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La Cassazione bacchetta l’Inail sulle richieste di premi superiori per inquadramenti, classificazioni e tariffe. I giudici del Palazzaccio, con recenti decisioni (sentenze nn. 19979/2017 e 5863/2017), hanno riacceso i riflettori su alcuni principi fondamentali posti a garanzia degli operatori. Con il richiamo a interpretazioni più adesive alle regole rispetto a quelle offerte da taluni uffici.

Per esempio, in materia di qualificazione delle attività dell’impresa, la sentenza n. 19979/2017 viene a ribadire, contro pretese di segno opposto dell’Istituto, il principio di irretroattività dei provvedimenti di classificazione dell’Inail, con rettifica in aumento della minore tassazione versata erroneamente. Nessun recupero nei termini prescrizionali, quindi, come pure preteso dall’ente assicurativo. Nel caso esaminato, la gestione delle tariffe Inail di una società partecipata (già riclassificata dall’Inps nel 1999, in forza dell’art. 47, legge n. 88/1989, per poi essere modificata in via provvisoria dall’Inail nel 2002 e 2006) veniva passata dalla categoria denominata «altre attività» a quella «industria». In particolare, il provvedimento Inail di rettifica di inquadramento d’ufficio, adottato e ricevuto dalla società solo nel 2007, veniva fatto decorrere dall’inizio del 2002, anche tenendo conto dei termini di prescrizione.

Senza contestare il nuovo e corretto inquadramento, la società, tuttavia, respingeva la richiesta milionaria dell’Inail, specialmente alla luce della palese previsione letterale contenuta nel dm 12 dicembre 2000, che, agli artt. 14 e 16, evidenzia come solo due possano essere i casi di irretroattività dell’inquadramento, della classificazione e della relativa tariffa. Che vi sia stata una incompleta o erronea denuncia del datore di lavoro (ma non era questo il caso della società partecipata). Oppure che l’inquadramento e classificazione erronei siano avvenuti per fatto non imputabile al datore di lavoro, che così abbia versato un premio maggiore. Non ricorrendo nessuno dei casi, però, il nuovo inquadramento Inail, a tutti gli effetti, non poteva che operare dal primo giorno del mese successivo.

Un altro importante richiamo a principi di piena garanzia è anche quello che concerne la sentenza della Cassazione n. 5863/2017, la quale ribadisce che per individuare la giusta tariffa dei premi da applicare per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali, l’Inail debba tenere conto delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni svolte dall’impresa, mentre non rileva la tipologia del prodotto finiti di quella lavorazione. Nel caso considerato, la Suprema corte ha ritenuto che era stata correttamente classificata la lavorazione destinata alla produzione di macchine saldatrici, la quale era stata ricondotta alla meno rischiosa tariffa n. 6561 (componenti di impianti elettrici ecc.) della tabella delle tariffe dei premi allegata dal detto dm 12 dicembre 2000. Invece, tenuto conto delle effettive lavorazioni, e a prescindere dal prodotto finale, era invece da escludere la più gravosa tariffa n. 6321, quella relativa a macchine operatrici, a cui erano state equiparate erroneamente le saldatrici.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 235 del 06.10.2017]