[toc]

In vigore il “Testo Unico” del nuovo apprendistato: luci e … ombre?

Dal 25 ottobre è entrata in vigore la nuova disciplina dell’apprendistato, “riordinata” dal decreto attuativo n. 167 del 2011. Si tratta del cosiddetto “Testo unico sull’apprendistato”, come è oramai universalmente noto dall’estate scorsa, benché un vero “testo unico” non sia. Assieme ad alcune novità non indifferenti della nuova disciplina (che vedrà grande protagonista la contrattazione collettiva, anche alla luce dell’innovativo ruolo offerto ai contratti di prossimità), sono diversi i motivi di interesse che discendono dal restyling della disciplina del più importante (unico, in effetti) contratto formativo. Non ultimo –e non solo con riferimento alle verifiche sul contratto di apprendistato- il fatto che, con due commi particolarmente innovativi nel panorama normativo, si è venuti a mettere in discussione il tradizionale modello dell’ispezione del lavoro in Italia.

Per intendersi, quello che vede l’ispettore operare con “disconoscimenti” e “trasformazioni” di quei rapporti lavorativi che non corrispondono al tipo voluto dalla legge e dal contratto collettivo. Come opera il “sistema”? E’ risaputo da tutti. L’ispettore si presenta in azienda e, attraverso la documentazione e le informazioni assunte dai lavoratori e dalle altre persone informate dei fatti, verifica che al contratto formalmente concluso dalle parti si dia applicazione puntuale e “genuina”. Se non è così, fa “scattare” le sanzioni. Quali? Quelle previste dall’ordinamento per i casi di mancato rispetto del negozio tipico, si dirà. Ma…il punto è proprio questo! Con il nuovo apprendistato il legislatore introduce una novità pressoché assoluta nel nostro ordinamento: la previsione di tassative sanzioni pecuniarie nel caso di mancato rispetto dei tratti salienti (i requisiti caratteristici e fondamentali) del contratto. Per esempio, se mancherà una corretta formazione nell’apprendistato gli ispettori dovranno disporre (art. 7, comma 1, TU sull’apprendistato) che l’azienda vi provveda: in difetto, scatterà una semplice sanzione pecuniaria. Ma non certo la conseguenza di vedere “qualificare” il rapporto tra le parti. Un ulteriore esempio può rendere ancora più chiaro il discorso. Dal 25 ottobre scorso, nel caso in cui gli ispettori accertino che il datore di lavoro non ha provveduto a concludere per iscritto un contratto con l’apprendista, si provvederà a diffidare l’azienda a regolarizzare la situazione e, quindi, nel caso di ottemperanza, ad ammettere il responsabile alla prevista sanzione amministrativa: il pagamento di una somma pari a € 100.

È questa infatti una delle previsione punitive stabilite dall’articolo 7, comma 3, del decreto 167/2011. Che la forma scritta costituisca un requisito previsto a pena di validità del contratto di lavoro è cosa del tutto nota ed evidente, malgrado qualche (incomprensibile) voce fuori dal coro. Per cui, in difetto di forma scritta del contratto, il lavoratore potrebbe bene rivolgersi al Giudice e chiedere l’accertamento della sussistenza di un ordinario rapporto a tempo indeterminato. In tale caso sarà il Giudice a operare –in forza dei suoi poteri di legge- quello che correntemente viene definito un “disconoscimento”. In una situazione di lavoro che nella sua effettività appare diversa da quella formale (dissimulazione), tutti i funzionari che si occupano di controlli sul lavoro, tradizionalmente, sono soliti procedere con un cd. “disconoscimento”. Quindi, provvedono ad applicare sanzioni e recuperi contributivi. Non vi è dubbio che, in passato, la mancanza di un contratto scritto di apprendistato avrebbe quindi condotto proprio alla prospettata soluzione: quella del “disconoscimento” dell’apprendistato a favore di un rapporto di carattere qualificato. E dopo il 25 ottobre? Non sarà più possibile. Se mancherà la forma scritta del contratto, la reazione –pubblicistica- dell’ordinamento non potrà che essere quella prevista dalla legge: la sanzione da € 100 a € 600. Nulla di più e di diverso, poiché tale disposizione assorbe tutto il disvalore giuridico del fatto. E ciò è quello che stabilisce espressamente il legislatore, per cui…

Ma attenzione: cosa sarebbe accaduto prima del 25 ottobre nel caso in cui gli ispettori avessero constatato la medesima assenza di un contratto di apprendistato in forma scritta? Avrebbero senz’altro disconosciuto il rapporto di apprendistato, non ci sono dubbi. Vale a dire che la conseguenza di un’invalidità “privatistica” del rapporto si sarebbe riflettuta in un effetto “pubblicistico” notevolissimo: il travolgimento dell’originario rapporto.

di Mauro Parisi

[The World of Il Consulente n. 4/2011]