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Ma si rischia il contrasto tra decisioni

Ispettorato nazionale del lavoro pigliatutto. Anche nei ricorsi amministrativi. Il nuovo e imminente trend delle impugnazioni in materia di controlli sul lavoro, pare passato un po’ «sottotraccia», anche presso gli operatori del ramo. Eppure, ai sensi dell’articolo 16, dlgs n. 124/2004, novellato dal decreto legislativo n. 149/2015 (che crea la nuova agenzia unica della vigilanza sul lavoro), saranno i dirigenti delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale a potere decidere su tutto ciò che riguarderà gli accertamenti ispettivi. In materia di lavoro, contributi, assicurazioni e legislazione sociale. Sia pure in forme non immediatamente apparenti, il cosiddetto «ricorso al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato» è chiamato a diventare il super-ricorso, in grado di operare in forme trasversali e alternative anche in ambiti già coperti da altri storici strumenti di impugnazione.

Per esempio, con il nuovo strumento si potrà decidere anche in ordine alla qualificazione e sussistenza di rapporti di lavoro, assunti dagli ispettori, su cui già da anni si pronunciano i Comitati per i rapporti, ex art. 17, dlgs n. 124/2004. Ma pure sui controlli in discipline e con riguardo a obblighi contributivi di cui attualmente si occupano gli organi centrali e periferici dell’Inps (ai sensi della legge n. 88/1989). Stesso discorso per quanto riguarda le impugnazioni in materia di obblighi assicurativi, con riguardo ai quali oggi decidono il Consiglio di amministrazione dell’Inail (in generale in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi) o le singole sedi territoriali (oscillazioni del tasso medio di tariffa in alcune fattispecie), ai sensi del dpr n. 314/2001. Del resto un ulteriore ambito su cui potranno pronunciarsi le sedi territoriali dell’Ispettorato, concernerà la sicurezza del lavoro, materia rientrante in quella più ampia della legislazione sociale. Il ricorso al direttore della sede territoriale potrà essere presentato entro 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti e dei verbali dei funzionari ispettivo e dovrà essere deciso entro 60 giorni. Dunque, di una impugnativa molto più celere rispetto a quelle concorrenti. Per un ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro i tempi per la definizione salgono, infatti, a 90 giorni. Stesso discorso per quanto concerne i ricorsi radicati presso l’Inps. Termini di gran lunga maggiori, invece, per i ricorsi da presentare all’Inail, la cui decisione può pervenire anche a 180 giorni.

Se da una parte il nuovo ricorso all’Ispettorato pare che vada a chiudere il «sistema» centripeto, voluto dal Jobs Act (quello di un Ispettorato egemone in ogni fase dei controlli del lavoro in Italia), dall’altro le ultime previsioni sembrano aumentare, allo stato della normativa, i rischi di contrasto con le decisioni assunte da altri organismi (Inps e Inail, in primis) che mantengono le competenze sostanziali sugli interessi oggetto dei controlli. Un pericolo fino a oggi tutto sommato evitato da più attente e bilanciate mappature delle competenze decisionali. Il nuovo ricorso, deciso «sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente», non sarà però «disponibile» presso la Regione Siciliana e le province autonome di Trento e Bolzano, in cui non opererà l’Ispettorato nazionale. In tali sedi, tuttavia, in caso di contestazioni di illeciti in materia di lavoro, potrà continuare a essere esperito il vecchio ricorso alle locali direzioni del lavoro, previsto dalla legge 689/1981. Del resto, con ulteriore accavallamento e «cumulo» di possibili impugnative, anche quest’ultimo strumento (che ammette anche l’audizione della parte, come non concesso dal nuovo super-ricorso) potrà continuare a essere presentato presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro.

 

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 52 del 02.03.2016]