[toc]

Il Tribunale di Venezia conferma la tregua estiva. Nessuna pausa per Inps e Inail
Sospensione feriale del contenzioso giudiziale ad agosto

Tregua estiva (e Ferragosto salvo) nei contenziosi giudiziali sui controlli ispettivi del ministero del lavoro. Nessuna pausa, invece, per quelli di Inps e Inail. L’effettività dello stop alle «belligeranze» nei contenziosi con il lavoro nel mese di agosto (per chi sta sostenendo o dovrà iniziare giudizi), dopo le modifiche del rito di opposizione del 2011 (quello del lavoro), era stato messo in dubbio da sedi territoriali dello stesso ministero. Ma oggi, anche grazie a una sentenza del tribunale di Livorno (n. 206/2016), si conferma che la correttezza della sospensione dei termini del contenzioso giudiziale dal 1 al 31 agosto.

In forza dell’art. 6, dlgs 150/2011 l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione ministeriale segue oggi il rito del lavoro. Per cui la tesi che sosteneva la prosecuzione estiva di termini e processi, si fondava sull’idea che, sostituito il celere rito dell’art. 23, legge 689/1981, con quello del lavoro previsto nel codice di procedura civile, anche i giudizi ministeriali diventassero «di lavoro». Ma se così fosse stato, non si sarebbe quindi applicato il termine di sospensione per le «ferie» degli avvocati previsto dal rd 12/1941 (come da ultimo modificato dal dl 132/2014), con blocco temporaneo dei giudizi e, soprattutto, delle opposizioni da presentare al giudice. La cosa non appare affatto indifferente. Si prenda il caso di una ordinanza-ingiunzione notificata a un’azienda il giorno 18 luglio. Se valesse la regola che assimila le opposizioni alle ingiunzioni ministeriali ai giudizi in materia di lavoro e previdenza, il termine (brevissimo, soli 30 giorni) per operare dette opposizioni, scadrebbe il giorno 17 agosto. Insomma, il ricorso al giudice sarebbe da formare e depositare a cavallo di ferragosto.

Diversamente, con la tesi, oggi prevalsa, dell’ordinario giudizio di «cognizione», e della relativa sospensione agostana, la suddetta ordinanza-ingiunzione potrà essere opposta entro il 17 settembre. Una gran differenza.

Che la pronuncia livornese sia in effetti in perfetta linea con la volontà legislativa e l’evoluzione normativa, del resto, lo conferma il tenore di autorevoli pronunce, quali quella della Sezioni unite n. 12244/2009 (per cui vigente l’art. 23, legge 689/1981, si applicava la sospensione feriale dei termini, avendo il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione natura di giudizio di cognizione) e, da ultimo, quella della Cassazione (ordinanza n. 22389/2015) che è venuta a chiarire che «la sospensione dei termini feriali non si applica alle controversie individuali di lavoro, mentre si applica alle altre controversie regolate dal rito del lavoro». Una linea, del resto, che, in via ufficiale, già il Ministero del lavoro sposava (a quanto pare non sempre ascoltato sul territorio) con la circolare n. 28/2011.

Se lo stallo estivo quanto ai giudizi sui controlli ministeriali crea senz’altro più di una ragione di serenità, non così per quanto concerne le pretese di Inps e Inail, per le medesime ragioni. Infatti in tali casi, l’arrivo di un avviso di addebito o di una cartella esattoriale, necessitano di immediata, e non «sospendibile», impugnazione. In tali casi, infatti, vi è la necessità di impugnare l’ingiunzione previdenziale entro i canonici 40 giorni, che possono scadere anche nel corso della settimana ferragostana. Ma i giorni possono diventare solo 20, se si intendono fare valere vizi formali degli stessi addebiti e cartelle esattoriali.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 168 del 15.07.2016]