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Durc dovuto se ci sono i versamenti, ma manca l’Uniemens

La regolarità contributiva Inps e il Durc aziendali vanno garantiti anche se il datore di lavoro ha omesso di inviare le denunce mensili Uniemens. In tali casi, infatti, non osta al rilascio del documento di regolarità contributiva (Durc) alcuna specifica previsione di legge. E’ quanto ha deciso la Corte d’Appello di Milano, con due sentenze (del 23.11.2021, n. 1158 e del 30.11.2021, n. 1465) che, a buona ragione, possono essere considerate storiche. Esse vengono a confermare che la nozione di regolarità contributiva di cui tenere conto (art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006) è solo quella sostanziale, legata ai dovuti versamenti di contribuzione e non va riferita a inadempimenti formali.

Con tali pronunce, dopo anni di tentennamenti giurisprudenziali e pretese dell’Istituto, si è quindi venuti finalmente ad affermare che irregolarità e recuperi di contributi possono conseguire solo a espresse previsioni di legge e regolamento, e non a valutazioni discrezionali degli enti previdenziali.

Le vicende da cui traggono origine le pronunce concernono omessi invii di denunce mensili da parte di datori di lavoro che si erano affidati totalmente a propri dipendenti nell’eseguire l’adempimento. I medesimi avevano però provveduto a eseguire personalmente e nei termini di legge i versamenti della contribuzione dovuta. Solo in seguito, avvedutisi accidentalmente delle mancate denunce, vi avevano provveduto da loro, benché tardivamente.

Per l’Inps, tuttavia, il ritardo nell’invio degli Uniemens (peraltro neppure sanzionato dall’ordinamento), seppure incolpevole, determinava l’irregolarità contributiva del datore di lavoro. Con l’effetto, anche senza contestazione alcuna quanto alla contribuzione già versata, che l’azienda era chiamata a rifondere le agevolazioni contributive godute negli anni precedenti.

Ma, come nota oggi la Corte d’Appello di Milano, la tesi dell’Inps, che corrisponde a una diffusa prassi in materia, risulta non affondare in nessuna disposizione positiva. Vero che, fino al gennaio 2015, la nozione di regolarità contributiva era stabilita dal decreto ministeriale 24.10.2007 n. 27. Il quale, in effetti faceva anche riferimento all’«inesistenza di inadempienze in atto». Tuttavia, attualmente, e a partire dal dm. 30.1.2015, l’unico requisito previsto (art. 3) riguarda i soli «pagamenti dovuti dall’impresa».

Per la sentenza n. 1158/2021, pertanto, l’effetto pacifico è che «all’irregolarità formale consistita nella presentazione in ritardo delle denunce Uniemens, stante la correttezza e tempestività dei relativi versamenti non possa conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi goduti».

Una posizione che trova conferma alla luce della recente sentenza n. 5825/2021 della Cassazione per cui l’Inps «deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti, nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio» del Durc.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 284 del 02.12.2021]