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La Cassazione cambia impostazione sugli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi.

Prescrizione dalle scadenze. La decorrenza parte da quando è dovuto il versamento.

 

Per i lavoratori autonomi la prescrizione dei contributi non decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma da quando scadono i termini per i dovuti versamenti. Per cui, ad avviso della Corte di cassazione, anche per detti lavoratori indipendenti, iscrivibili alla Gestione separata dell’Inps, valgono le regole ordinarie quanto all’estinzione del diritto dell’Istituto a pretendere gli importi dovuti. Con un importante revirement rispetto al precedente orientamento prevalente, una recente serie di interventi della Cassazione, tra cui le ordinanze del 5.4.2022 nn. 10955, 10957, 10965, 10972, viene ad affermare oggi il principio di maggiore garanzia e favore per cui l’obbligazione contributiva nasce in relazione alla produzione di un certo reddito, che costituisce base imponibile per il calcolo e l’imposizione contributiva, e non anche della sua dichiarazione.

In precedenza la Suprema Corte si era mostrata di opposto avviso, facendo riferimento alla dichiarazione dei redditi, e indicando, tra l’altro, che qualora un soggetto avesse omesso di aprire la propria posizione presso la Gestione separata Inps, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo dichiarati al fisco, per la circostanza di avere omesso la compilazione del relativo quadro previsto del Modello unico dei redditi e il pagamento dei contributi, solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi l’Istituto di previdenza sociale era stato posto in condizione di conoscere l’esistenza del credito da riscuotere. Per la Cassazione «prima di tale momento, in applicazione del disposto dell’art. 2935 c.c., l’Istituto non aveva alcuna possibilità di far valere il credito non essendo a conoscenza dello svolgimento di un’attività autonoma da parte dell’odierno opponente» (cfr. ordinanza n. 7836/2016). Una ricostruzione che era stata fatta propria dai giudici di merito, con condanna costante di molti autonomi anche “vittime” di meri refusi dei loro commercialisti (cfr. tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 1408/2018).

Con il mutato indirizzo, invece, è solo da tale fatto costitutivo -il conseguimento di emolumenti da parte del lavoratore autonomo- che sorge il diritto dell’Istituto, alle previste e definite scadenze, a ottenere i versamenti della contribuzione alla Gestione separata. Nessun rilievo, invece, alla circostanza che l’Istituto nazionale di previdenza sociale non avesse conoscenza della produzione del reddito.

Per cui solo dal momento in cui si doveva operare il dovuto versamento contributivo (a saldo, di norma, il 30 giugno di ogni anno, per l’anno precedente, detratti eventuali acconti) inizierà a decorrere il termine per la prescrizione quinquennale ex lege n. 335/1995, con i noti effetti preclusivi rilevabili anche d’ufficio dal giudice (cfr. Cass., sent.n. 31345/2018).

In sostanza, a parere della Cassazione, la dichiarazione dei redditi costituisce una mera dichiarazione di scienza, non il fatto costitutivo, né il presupposto del credito contributivo (come peraltro neppure è noto lo sia rispetto all’obbligazione tributaria) del lavoratore autonomo.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 88 del 14.04.2022]