Sulla formazione, nuovi obblighi per i datori di lavoro e non solo. Al via anche il registro informatizzato per l’addestramento.
- CON LA MODIFICA DELL’ART. 37 DEL TU SICUREZZA, OLTRE CHE PER DIRIGENTI E PREPOSTI, SONO STATI PREVISTI OBBLIGHI DI FORMAZIONE ANCHE PER TUTTI I DATORI DI LAVORO
- PER LA PIENA OPERATIVITÀ DELLA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO, SI ATTENDE LA REGOLAMENTAZIONE DA ASSUMERSI CON ACCORDO NELLA CONFERENZA STATO-REGIONI
- PER I PREPOSTI SARÀ PREVISTA LA FORMAZIONE IN SOLA PRESENZA, MENTRE L’ADDESTRAMENTO SARÀ TRACCIATO IN UN REGISTRO INFORMATIZZATO
- LA CIRCOLARE N. 1/2022 DELL’INL VIENE A INDICARE, AI FINI ISPETTIVI, QUALI SONO LE PREVISIONI GIÀ VIGENTI E SANZIONABILI IN SEDE DI VERIFICA DEI FUNZIONARI
Un nuovo fronte dei controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è quello aperto dalle modifiche introdotte all’art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008, a opera del Decreto Legge n. 146/2021 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”).
Già l’originale articolo 37, come noto, conteneva il riferimento generale alla disciplina della “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, assicurando, innanzitutto, che il datore di lavoro garantisca a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Ciò, con particolare riferimento alle nozioni di rischio, prevenzione e protezione, nonché con specifica attenzione alle mansioni svolte.
Seguendo le previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, ha disciplinato in passato, in seno a propri accordi, i contenuti e le peculiarità della necessaria formazione che deve essere impartita.
Come già disciplinato, la materia della formazione non si esaurisce con gli obblighi aziendali verso i lavoratori, venendo a coinvolgere anche le posizioni di dirigenti e preposti, a loro volta destinatari di azioni volte alla loro necessaria preparazione.
La grande novità sul tema è rappresentata ora dalla circostanza che, a breve, anche i datori di lavoro saranno coinvolti nell’obbligo formativo. Alla luce del nuovo dovere normativo, appare opportuno chiarire che la nozione di “datore di lavoro” non può intendersi circoscritta alla mera definizione giuridica legata al lavoro subordinato (art. 2094, cod.civ.), dovendo considerarsi in senso ampio attenere a qualunque forma di titolarità e gestione apicale della relazione di lavoro con chi presta l’attività da tutelare.
DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI
Così per l’art. 2, TU Sicurezza
Per definizione, viene considerato
– “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs n. 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
– “dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
– “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Per cui, nell’imminente futuro, l’attenzione degli organi di controllo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro -INL- e delle Aziende sanitarie, oltre che all’effettiva formazione dei prestatori di lavoro e di quanti li guidano sul posto di lavoro, sarà indirizzato anche a verificare che gli stessi titolari di azienda abbiamo ottenuto una formazione adeguata e specifica. Chiaramente, un eventuale riscontro di omessa realizzazione dell’obbligo formativo datoriale determinerà contestazioni e prescrizioni rivolte a un suo pronto adeguamento e recupero.
Va osservato, tuttavia, che, per i datori di lavoro, l’obbligo non scatterà immediatamente, come precisa anche la Circolare n. 1/2022 dell’INL, occorrendo che esso sia previamente regolamentato nei suoi contenuti in seno alla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome.
FORMAZIONE E CONFERENZA STATO-REGIONI
Così per la Circolare INL n. 1/2022
L’art. 37. T.U. Sicurezza individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione” Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Pertanto, fino al raggiungimento di un accordo in seno alla Conferenza permanente (concernente la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché delle forme della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento), come conferma anche l’INL, non può ancora dirsi operativa l’esigenza di dimostrare che lo stesso titolare dell’azienda ha ricevuto la formazione necessaria.
Va però fin d’ora sottolineato come, una volta che l’obbligo diventerà cogente, il riscontro in sede ispettiva di una sua eventuale elusione da parte di titolari e committenti comporterà la contestazione del reato previsto dall’art. 55, comma 5, lettera c), T.U. Sicurezza, attualmente punito -attesi gli aggiornamenti delle sanzioni avvenute nel tempo- con “con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro”.
Gli ispettori dovranno allora prescrivere al datore di lavoro di sanare in un breve termine l’inadempimento; quindi, in caso di regolarizzazione, il medesimo potrà “liberarsi” della contravvenzione con il versamento di una somma in via amministrativa pari a € 1451,87, ossia a un “quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”.
Novità, quali ulteriori ragioni di futuri controlli ispettivi, devono intendersi introdotte dal D.L. n. 146/2021 anche per i dirigenti e i preposti. Infatti, la nuova formulazione dell’art. 37, cit., stabilisce anche per essi “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”, che andrà definita in sede di Conferenza permanente.
Una peculiare previsione è stata individuata per i soli preposti, per i quali, ai sensi dell’art. 37, comma 7-ter, tra l’altro “le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale”.
A ogni modo, come conferma opportunamente la Circolare INL n. 1/2022, l’onere di formazione in presenza dei preposti non è ancora da ritenersi immediatamente cogente -fermo chiaramente ogni altro dovere già attuale-, attendendosi anche per esso l’Accordo in seno alla Conferenza permanente.
Quale ulteriore novità in materia, viene ora disposto dall’art. 37, comma 5, cit. che “gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. L’amministrazione chiarisce però opportunamente che, ferma l’utilità del registro ai fini della dimostrazione dell’effettività del necessario addestramento (che, si ricorda è la “prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature” e va eseguita “da persona esperta e sul luogo di lavoro”), l’assenza del tracciamento in esso, di per sé, non determinerà alcun rilievo sanzionatorio.
NOVITÀ SU FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Così l’art. 37, T.U. Sicurezza
Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
di Mauro Parisi