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La disposizione; come si legge

L’articolo 54bis del decreto legge n. 50/2017, convertito con legge 96/2017, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali, libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale, al suo comma 20, in relazione al regime sanzionatorio, prevede quanto segue:
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

La disposizione: il suo significato

Dopo alterne vicende, riemerge nel nostro ordinamento la possibilità di utilizzare lavoratori con modalità “accessoria”. Rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 276/2003 e dal decreto legislativo n. 81/2015, oltre alla nuova denominazione del contratto –ora di “prestazione occasionale”-, oggi muta sensibilmente la disciplina dei rapporti retribuiti con i voucher.

Per definizione di legge, con il contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore può acquisire prestazioni di lavoro brevi o saltuarie entro determinati limiti di spesa (massimo € 5mila all’anno per i tutti i prestatori utilizzati) e di guadagno del prestatore (massimo € 5mila all’anno complessivi con vari utilizzatori), nonché di durata (non oltre 280 ore all’anno), e fermi una serie di limiti e divieti di legge (per chi ha più di cinque dipendenti; per le imprese edili; nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o di servizi; eccetera). L’art. 54bis, D.L. 50/2017 offre una disciplina senza dubbio articolata del lavoro occasionale, peraltro differenziandola a seconda dei soggetti utilizzatori delle prestazioni. La maggiore semplificazione attiene all’impiego da parte di persone fisiche che ricorrono al cosiddetto Libretto di Famiglia, acquistabile anche attraverso la piattaforma informatica INPS, il quale contiene titoli di pagamento del valore nominale di € 10 per ogni ora di lavoro domestico, di giardinaggio, di assistenza domiciliare a bambini e persone ammalate o di insegnamento privato.
Nel caso di utilizzo del lavoratore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, il privato è tenuto a comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione.

Pochi oneri anche per le amministrazioni pubbliche che possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti disagiati, per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità, per attività di solidarietà e manifestazioni di vario genere.
Appaiono invece maggiori i controlli previsti per aziende e professionisti –o comunque per soggetti diversi dai privati nell’ambito della famiglia-, i quali devono previamente registrarsi (come i prestatori di lavoro, del resto) nella piattaforma informatica INPS, tramite cui avvengono le erogazioni e gli accreditamenti dei compensi. Per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale, occorrerà che siano versati attraverso la piattaforma telematica INPS le somme destinate ai corrispettivi (Cfr. Circ. INPS n. 107/2017).
Il sistema più rigoroso di controllo previsto attiene al dovere di trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione relativa ai dati del prestatore e ai modi della prestazione.

In tutti i casi di comunicazione, il prestatore, regolarmente registrato, riceverà contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o posta elettronica.
Il timore che avvengano abusi nell’uso del contratto, ha fatto prevedere una specifica disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo, nonché conseguenze civilistiche penetranti.
In particolare, il comma 20 in commento stabilisce la trasformazione di diritto del rapporto occasionale in uno a tempo pieno e indeterminato nel caso in cui si sia sforato il limite di € 2500 di compensi a favore di un prestatore nel corso dell’anno.

Stessa conseguenza nel caso di impiego eccedente le 280 ore nel corso dell’anno (in agricoltura, il monte ore si ottiene dividendo la cifra di € 2500 per la paga oraria da CCNL).
Nel caso di mancata comunicazione, un’ora prima della prestazione, alla piattaforma informatica INPS, è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 2500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera”. Sebbene la formula utilizzata risulti aderire secondo il senso proprio delle parole all’interpretazione della sanzionabilità di ogni illegittimo impiego giornaliero di un prestatore, si è espresso in senso più favorevole l’Ispettorato del lavoro, ammettendo la punibilità solo in ragione di giorno (“indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati nella singola giornata”: lettera circolare 21.8.2017 n. 0007427).

Atteso che per legge non è ammessa la diffida dell’illecito, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 124/2004, in caso di contestazione dell’omessa comunicazione, con apposito Verbale dovrà attendersi la richiesta – nella cd. misura ridotta- della somma di € 833,33 per giornata lavorativa.
La stessa punizione amministrativa è prevista nel caso di utilizzo di prestazioni occasionali in ipotesi vietate, come per appalti, in edilizia, per aziende con più di cinque lavoratori e in agricoltura (salvo che per alcune categorie di lavoratori).
Non risultano comunque sanzionabili le pubbliche amministrazioni.
Per la violazione del divieto di utilizzare prestatori che già abbiano altri rapporti in corso con l’utilizzatore -o ne siano cessati da meno di sei mesi-, non sono previste specifiche sanzioni (cfr, in senso contrario la circolare INL n. 5/2017). Tali prestazioni sono tuttavia nulle e non convalidabili, ai sensi dell’art. 1423 cod. civ..

Quanto alla sanzionabilità della prestazione di lavoro occasionale con la cd. maxisanzione per lavoro sommerso ai sensi dell’art. 3, D.L. 12/2002, va osservato, innanzitutto, che non sussistono specifiche previsione dell’art. 54bis, D.L. 50/2017 al riguardo. Quindi, va ritenuto che l’unica condizione che possa giustificare la contestazione del lavoro irregolare sia l’inesistenza dello stesso contratto di prestazione occasionale: in sostanza, dovrà difettare la stessa registrazione del rapporto alla piattaforma informatica INPS (cfr. commi 9 e 15 dell’art. 54bis, D.L. 50/2017: “Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore … versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni”).

In caso di infedele comunicazione di revoca della comunicazione di prestazione (comma 18, cit.) -per cui dopo la prima notizia e l’effettiva prestazione, venga fraudolentemente data contraria informativa all’INPS nei successivi 3 giorni-, la circostanza della sua scoperta non viene sanzionata in alcun modo dalla legge. Né, tantomeno, potrà dirsi sussistere lavoro sommerso, data la presenza di un formale contratto. In senso contrario (ossia per la sanzionabilità della revoca infedele come sommerso o come omessa comunicazione: ma, alla luce del principio di legalità, difetta di espresse previsioni nel senso), non appaiono accoglibili le differenti interpretazioni di “ragionevolezza”, pure proposte dall’Amministrazione.
Dunque, l’unica misura attuabile in caso di indebita revoca, sarà quella del recupero di contribuzione e premi, con relativi accessori, nonché la formazione della diffida accertativa per le somme non ancora corrisposte al prestatore.

di Barbara Broi

[V@L – Verifiche e Lavoro n. 2/2017]