Secondo la Corte di cassazione la certificazione non è opponibile all’Agenzia delle entrate e i giudici tributari possono pronunciarsi senza preclusioni.

Certificazione, scudo parziale

I contratti di lavoro validi non coprono gli aspetti fiscali

Per i contratti di lavoro certificati, niente salvagente di fronte all’Agenzia delle Entrate e nei giudizi delle Corti di Giustizia Tributaria. È quanto è stato deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 20421/2024 che ha escluso la pregiudiziale opponibilità dei contratti validati dalle Commissioni di certificazione in materia di lavoro e appalti, allorquando oggetto di confronto siano rapporti fiscali.

Finora si era sempre ritenuto di potere fare affidamento sulle dette certificazioni anche agli effetti fiscali, sulla base dell’espressa previsione dell’art. 78, dlgs n. 276/2003. Il quale, stabilendo che la volontaria procedura di certificazione ha luogo solo a seguito di un’istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro, dispone che «l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione».

Un espresso richiamo «fiscale» che ha sempre rassicurato chi avesse timore di interpretazioni sfavorevoli da parte delle Entrate, ritenendo prevalenti gli effetti protettivi della validazione, promessi dall’art. 79, dlgs 276/2003 («Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari»).

Come noto, una volta che una delle commissioni di certificazione abilitate (quelle costituite presso gli enti bilaterali, gli ispettorati del lavoro, le università, il Ministero del lavoro, l’ordine dei consulenti del lavoro, come indicato dall’art. 76, dlgs n. 276/2003) sia stata richiesta di valutare la correttezza di contratti e accordi «in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro», il relativo provvedimento di validazione risulta insuperabile se non in forza di sentenze del Giudice del lavoro o del Tar, a seconda del profilo eccepito. Per cui fino a oggi si era creduto che anche l’Agenzia delle Entrate dovesse ricorrere al giudice ordinario prima di assumere i propri provvedimenti fiscali fondati su una diversa apparenza dei rapporti di lavoro certificati. Un limite che appariva invalicabile anche per le pronunce di competenza delle ex Commissioni Tributarie.

Oggi, però, la S.C., superando il ritenuto vincolo, asserisce che i giudici tributari possono pronunciarsi senza preclusioni in ordine a obbligazioni tributarie, decidendo su questioni preliminari di lavoro anche se già oggetto di certificazione.

Per la sentenza n. 20421/2024, infatti, il legislatore non avrebbe inteso introdurre una deroga ai poteri del giudice tributario di qualificare il rapporto controverso inerente all’obbligazione fiscale, come si desumerebbe anche da una lettura sistemica delle singole previsioni del decreto attuativo n. 276/2003 e sulla base dello stesso ordinamento dell’Unione europea.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 291 del 10.12.2024]