La Cassazione è tornata di recente a chiarire quale sia la corretta procedura ex D.Lgs 758/1994, per liberarsi dell’azione penale e dei suoi effetti.
- LA MAGGIOR PARTE DEI REATI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DAL TU SICUREZZA, E NON SOLO, POSSONO ESSERE SANATI IN VIA AMMINISTRATIVA CON LA PROCEDURA PREVISTA DAL D.LGS 758/1994
- SONO SANABILI MATERIALMENTE E CON VERSAMENTO DI UNA SOMMA MINIMA, LE CONTRAVVENZIONI PUNITE IN VIA ALTERNATIVA CON L’AMMENDA O CON LA SOLA AMMENDA
- NEL CASO GLI ISPETTORI NON AMMETTANO I DATORI DI LAVORO ALLA FACOLTÀ DI SANARE, GLI EFFETTI ESTINTIVI POSSONO COMUNQUE ESSERE RECUPERATI IN SEDE PENALE (CASS.N. N. 29818/2020)
- ANCHE NELL’IPOTESI SIANO RICHIESTE PIÙ SOMME AL “MINIMO” A LAVORATORE, PER ESTINGUERE IL REATO BASTERÀ, IN EFFETTI, UN SOLO VERSAMENTO, SE NON PREVISTO ALTRIMENTI PER LEGGE (CASS.N. 23611/2020)
Gli orientamenti e le precisazioni recenti della Corte di Cassazione in riferimento ai modi di regolarizzare i reati contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, costituiscono importanti indicazioni per coloro che intendono valutare e improntare al meglio le proprie difese a seguito di contestazioni degli ispettori.
Come è noto, per la maggior parte delle infrazioni di natura contravvenzionale previste dal Testo Unico sulla sicurezza del lavoro -come di ulteriori in materia-, il nostro ordinamento ammette che il ritenuto trasgressore possa liberarsi dal peso degli illeciti commessi, o comunque a lui attribuiti, e da eventuali rischi di condanne in sede penale, procedendo alla sanatoria materiale e alla corresponsione, in via amministrativa, di somme “scontate”.
La previsione che principalmente regolamenta la procedura estintiva del caso, è quella oramai “storica”, stabilita dagli articoli 20 e 21, decreto legislativo n. 19 dicembre 1994, n. 758.
COME SI SANANO LE CONTRAVVENZIONI SULLA SICUREZZA
Così gli artt. 20 e 21, D.Lgs 758/1994
– allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria…, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento.
– resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione
– entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Il Testo Unico sicurezza, all’art. 301, precisa che sono necessariamente destinati alla procedura estintiva le “contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda”.
Tenuto conto dello stato della normativa, il soggetto trasgressore raggiunto dall’accertamento e dalla contestazione degli ispettori, può valutare con un notevole grado di precisione quanto agli effetti eventuali, quale sia la sua convenienza a mettere in campo azioni di resistenza -attendendo, quindi, la formale imputazione dall’Autorità Giudiziaria-, piuttosto che procedere a estinguere il proprio reato, senza strascichi ulteriori.
Va osservato che, solitamente, nei casi più frequenti e meno gravi, la soluzione compositiva è quella che viene prediletta dai contravventori, per lo più datori di lavoro. In tale modo, oltre a evitare l’alea della procedura penali, essi scongiurano la lunga attesa che solitamente essa comporta, nonché le relative spese legali.
Fermo che è prevista come obbligatoria, la procedura del decreto legislativo n. 758/1994 risulta favorevole al punto da avere fatto a lungo ritenere alla stessa Cassazione che il fatto che gli ispettori talvolta non l’ammettessero (o la “scordassero”), veniva a costituire un assoluto impedimento all’eventuale azione penale (sull’improcedibilità dell’azione penale per difetto di fissazione del termine per regolarizzare, cfr. Cassazione n. 37228/2015).
Tuttavia, di recente la Suprema Corte ha cambiato avviso, per cui tutti i contravventori, anche se non ammessi dai funzionari alla suddetta sanatoria, possono legittimamente essere soggetti all’azione penale. Sul punto, appare illuminante la sentenza della Cassazione n. 29818/2020.
AZIONE PENALE ANCHE SENZA REGOLARIZZAZIONE
Così la S.C., sentenza n. 29818/2020
Muovendo da un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758/1994 anche in relazione all’art. 112 Cost., è stato affermato che la violazione della procedura amministrativa estintiva non può condizionare l’esercizio dell’azione penale. Il contrario orientamento – da ultimo affermato dalla sentenza n. 37228/2016 (“in tema di reati contravvenzionali in materia di legislazione sociale e lavoro, l’omessa fissazione da parte dell’organo di vigilanza di un termine per la regolarizzazione, come previsto dall’art. 20, comma primo, D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, è causa di improcedibilità dell’azione penale”)- appare infatti incompatibile con il principio di obbligatorietà dell’azione penale. Tuttavia, in caso di mancato perfezionamento della procedura il contravventore ben può fruire dell’estinzione del reato in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata.
Malgrado il revirement della S.C., purché in presenza delle condizioni di legge, l’omesso avvio della procedura di regolarizzazione, con sola informativa alla Procura della Repubblica competente, non esclude che il contravventore non possa in sede penale fruire degli effetti dei benefici estintivi pretermessi dagli ispettori.
Altra questione spesso affrontata dai contravventori, una volta compiuta la regolarizzazione materiale prevista, attiene a quale debba essere la somma corretta da corrispondere a titolo estintivo.
Non è raro che gli organi ispettivi moltiplichino la richiesta economica, ritenendo non esattamente definita quella procedura che abbia visto corrispondere una sola volta l’importo a titolo di “sanzione”, anziché i suoi “multipli” -vista la presenza di più lavoratori-, richiesti dagli ispettori.
Un caso di recente risolto dalla Cassazione, riguardava il ritenuto obbligo del datore di lavoro che aveva impiegato alcuni suoi addetti al lavoro notturno, senza fare eseguire i prescritti accertamenti medici preventivi periodici. A fronte della contestazione della contravvenzione per violazione degli artt. 14 e 18bis, D.Lgs n. 66/2003, il datore di lavoro aveva operato un “unico” versamento della sanzione. Tale versamento “minimo” era stato poi ritenuto dai Giudici di merito insufficiente, atteso che, a loro parere, esso si sarebbe dovuto moltiplicare per il numero dei lavoratori interessati alla violazione.
Non così, però, riteneva la Cassazione, che, con la sentenza n 23611/2020, ammetteva la sufficienza della corresponsione “singola”, malgrado la lesione relativa a più lavoratori, della somma “minima”.
ESTINZIONE CON UN’UNICA “SANZIONE”
Così la S.C. sentenza n. 23611/2020
La decisione merita censura in quanto fondata sull’erronea interpretazione della fattispecie contestata di violazione di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14, comma 1, che prevede al comma 1 che “La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi” e al comma 18 bis, comma 2, quanto alla sanzione che “La violazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 Euro a 4.131 Euro”. La norma, nella parte precettiva, fa chiaro riferimento all’obbligo di effettuare controlli preventivi e periodici della salute “dei lavoratori” addetti al lavoro notturno. La violazione è unica indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati e non sottoposti a visita medica, come evincibile dal tenore della disposizione il cui riferimento ai “lavoratori” non vale a giustificare l’interpretazione offerta dal Tribunale poiché in malam partem e in violazione al principio di legalità che regola la materia penale.
Per cui, affinché possa dirsi da modificare la somma da versare a fini estintivi, occorre che sussista una chiara previsione “proporzionale” della norma, legata al numero di condotte e/o di lavoratori interessati. Altrimenti si potrà considerare correttamente corrisposta, pure ai fini dell’elisione della contravvenzione, l’unico importo versato al minimo, ai sensi dell’art. 21, D.Lgs n. 758/1994.
di Mauro Parisi