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Sentenza del tribunale di Milano sull’invio tardivo dell’Uniemens.

Se l’azienda ritarda di inviare le denunce contributive all’INPS, non per questo solo fatto può dirsi irregolare e deve perdere agevolazioni ed esoneri di cui gode.

Se l’azienda ritarda di inviare le denunce contributive all’Inps, non per questo solo fatto può dirsi irregolare e deve perdere agevolazioni ed esoneri di cui gode. È quanto stabilito dalla sentenza n. 489/2021 del Giudice del lavoro di Milano (Tosoni), la quale ribalta il costante orientamento restrittivo fatto proprio dall’Istituto di previdenza. Per quest’ultimo, infatti, ogni forma di inadempimento formale relativo al rapporto contributivo con l’azienda, la renderebbe comunque irregolare dal punto di vista contributivo. Tra le altre conseguenze, quella grave di privarla dell’oramai sempre più necessario documento di regolarità contributiva, il Durc.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, si era verificata l’omissione della presentazione di denunce Uniemens di molti mesi, relative ai propri dipendenti, da parte di un datore di lavoro. Constatata la circostanza, e malgrado vi si fosse rimediato tardivamente, l’Inps riteneva che l’azienda fosse venuta a versare in una condizione di irregolarità di fatto. Di conseguenza, provvedeva a recuperare tutte le agevolazioni relative alle assunzioni di personale di cui essa aveva goduto in corrispondenza dei mesi dell’occorso inadempimento.

A fronte delle notevoli richieste di versamento della contribuzione corrispondente agli esoneri fruiti, il datore di lavoro decideva di trarre in giudizio l’Istituto, rivendicando come in effetti non esistesse alcuna previsione di legge nel senso preteso. Per di più, veniva evidenziato come, non solo nel caso le omissioni dipendevano da una causa non imputabile alla volontà dell’azienda; ma anche che, a riprova della buona fede, i versamenti della contribuzione erano comunque sempre stati effettuati regolarmente -sia pure in difetto di trasmissione dell’Uniemens- e per l’esatto ammontare di quanto effettivamente dovuto, come in seguito dimostrato.

In sostanza, nella vicenda, se era vero che non era avvenuta presentazione delle denunce formali nei termini, non si poteva dire che si fosse verificata alcuna evasione sostanziale di contribuzione nei riguardi dell’Istituto.

Secondo la prassi dell’Inps, tuttavia, ogni forma di inadempimento contributivo, formale o meno, renderebbe irregolare l’azienda, comportando una lesione di fatto dell’art. 1 comma 1175 della legge 296/2006, secondo cui i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc. Ma in difetto di regolarità, neppure il Durc sarebbe rilasciabile. Per l’Istituto, in definitiva, la presenza anche di mere irregolarità condurrebbe a non potere godere di alcun beneficio e di dovere restituire quelli già goduti. A tale ricostruzione sfavorevole alle aziende, tuttavia, non aderisce la sentenza del Tribunale di Milano, la quale sottolinea come le argomentazioni dell’Inps muovano da una interpretazione estensiva e decontestualizzata delle previsioni sui requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal dm 30.1.2015. Per il giudice, ove l’Inps non riesca a dimostrare di avere effettivamente subito perdite nei versamenti contributivi, non si determina alcuna decadenza dai benefici contributivi dei quali l’azienda avesse già fruito, seppure a fronte della mancata presentazione delle denunce da parte del contribuente.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 119 del 22.05.2021]