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La trasformazione dei contratti a rischio controlli

Le cifre parlano chiaro. Il nuovo lavoro a tempo indeterminato piace, e molto. Complici le agevolazioni contributive previste dalla legge di Stabilità (legge n. 190/2014), a decorrere dal 1 gennaio le assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato hanno, infatti, ripreso quota. E ancora di più se ne attende un incremento con l’entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act (legge n. 183/2014). Negli scorsi giorni il ministro del lavoro Giuliano Poletti rivendicava, giustamente, l’espressione di gratitudine che il governo va ricevendo dai molti ex precari (co.co.pro. in testa), ora stabilizzati. Ma c’è chi nota affiorare alcune, tutt’altro che inconsistenti, incognite per il futuro di quei datori di lavoro che, magari con sincero entusiasmo, hanno già provveduto a «trasformare» proprio quei grati precari.

Che tenuta avranno, infatti, gli esoneri contributivi allorquando, un domani, si vaglieranno tali spontanee «trasformazioni» di rapporti di lavoro, dalle forme atipiche (partite Iva, co.co.co., associati in partecipazione, accessori, formalmente occasionali ecc.) a quella di lavoro subordinato a tempo indeterminato? Sì perché, va detto con chiarezza, la valutazione di non genuinità dei pregressi rapporti «precari», determinandone un disconoscimento e una trasformazione «a tavolino» fin dall’origine, non permetterà di ritenere valide, almeno ai benevoli fini contributivi qui in discorso, le assunzioni agevolate.

In tal senso, basti pensare al limite imposto già dalla stessa legge di Stabilità in ordine alla possibilità di assumere coloro che «nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro» e «quanti hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore» della predetta legge. È chiaro che un precario «non genuino», specie se assunto senza soluzione di continuità con il precedente rapporto, potrebbe rientrare senza difficoltà in tali definizioni. Dunque, in tali casi, è molto prevedibile attendersi che gli istituti previdenziali agiranno con azioni di recupero dei contributi risparmiati (ricordiamo, fino a 8.060 per lavoratore all’anno). Unendo le sanzioni civili che discenderebbero dalle contestazioni, certamente nella forma più grave dell’evasione, con importi che potrebbero toccare fino al 60% del «capitale» (art. 116, comma 8, legge n. 388/2000), per i datori di lavoro che ora giubilano per avere risolto (e pure con un vantaggio) le proprie più vacillanti posizioni aziendali, saranno più che prevedibili non indifferenti «rovesci».

Le preoccupazioni, del resto, trovano ampia conferma nello schema di decreto legislativo licenziato nei giorni scorsi dal governo, relativo al testo organico delle tipologie contrattuali.

L’articolo 48 del detto schema, infatti, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, permetterà (quindi, non ancora oggi, né tantomeno in precedenza, ma solo dall’entrata in vigore del decreto attuativo), che i datori di lavoro che procedano «alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche progetto e di persone titolari di partita Iva l’estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi all’eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso». Unica condizione, che siano intercorsi tra le parti accordi di conciliazione.

Insomma, se tale è l’evidente attenzione del governo al fine di chiudere il passato e garantire quante più regolarizzazioni, non vi è chi non veda come siano più che a rischio di futuri recuperi di Inps e Inail i datori di lavoro titolari di rapporti già stabilizzati, con esonero, dal 1° gennaio di quest’anno.

Un fronte che si farà bene a tenere tutti in debita considerazione.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 58 del 10.03.2015]