[toc]
Il ruolo dei protagonisti delle piattaforme informatiche e quello di calciatori -e non solo- che si muovono da esperti in programmi televisivi e trasmissioni in genere, sono oramai motivo di quotidiana attenzione da parte dell’Istituto. Obiettivo, il recupero della contribuzione dovuta al fondo per i lavoratori dello spettacolo. Un’operazione non sempre scontata e piana, data la tipizzazione dei ruoli operata dal D.lgs. CPS n. 708/1947. Nel senso dell’allargamento della platea dei potenziali contribuenti, una mano all’Inps viene oggi anche dalla Cassazione. Per esempio, con l’Ordinanza dell’11.09.2023, n. 26256.

di Mauro Parisi

Tra i settori sotto stretta osservazione dell’Inps, attualmente quello dello spettacolo occupa senz’altro un posto di rilievo.

La novità è che oggi l’attenzione dell’Istituto risulta orientata in modo, per così dire, “evolutivo”, non limitandosi alla sola valutazione del corretto inquadramento delle figure tradizionali che operano nel settore -come previste e tipicamente elencate dall’art. 3, D.lgs. CPS n. 708/1947-, bensì viene a esplorare nuovi potenziali ambiti “artistici” e potenziali contribuenti, per scrutinare un loro eventuale assoggettamento alle gestioni ex-Enpals.

Nel mirino dei funzionari sono così ora finiti, tra gli altri, influencer, tiktoker, creator, talent e youtuber.

Si tratta -come intuibile, anche da parte di quanti non frequentano le agorà informatiche dei moderni protagonisti degli onnipresenti social. Di coloro che, per comprendersi meglio, fanno conoscere se stessi e i propri messaggi attraverso video e filmati presenti sui canali informatici. Dedicati ai più svariati argomenti e situazioni, i loro contributi sono in grado di ingenerare moltitudini di spettatori affezionati. Tanto affezionati da diventare addirittura follower, sorta di seguaci mediatici delle gesta e opinioni dei loro beniamini.

Un fenomeno di costume, con già studiate implicazione collettive, che non sfugge adesso alle riflessioni previdenziali dell’Inps, desideroso di scrutinare se le nuove figure mediatiche vadano in effetti regimentate, a fini contributivi, come “artisti”.

Va osservato come la tensione istituzionale incline al riconoscimento di influencer e altre figure social quali soggetti dello spettacolo, sembra sensibilmente aumentare laddove entrino in gioco azioni pubblicitarie di promozione e reclame, che talvolta sono di natura solo “ambientale” (per esempio, l’uso apparentemente accidentale di un prodotto in un video), ossia non evidenti, o dissimulate, negli interventi postati sulle piattaforme.

La pretesa di ottenere il versamento di contribuzione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) perché vengono svolte attività promozionali, necessita che l’Istituto intervenga, risolvendo preliminarmente alcune questioni relative alla pertinenza al mondo dello spettacolo dell’attività posta in essere da influencer e figure affini.

La via più semplice è quindi quella di considerarli “attori” tout court, quantomeno in tutti quei casi in cui le loro produzioni risultino un po’ meno “spontanee” e oggetto di un’organizzazione specifica (es. con riprese che coinvolgono tecnici e, magari, vere e proprie sale di posa). In tali casi, sembrerebbe tutto sommato lineare l’assunto logico che porterebbe a sussumere l’attività social a quella tipica dell’attore ai sensi dell’art. 3, D.lgs. CPS n. 708/1947. Lineare forse, ma in effetti non scontata, attesa la non coincidenza dell’azione di creator e tiktoker con quella artistica degli attori veri e propri. Anzi, giungere a definire artistici gli interventi condotti in ambito social potrebbe sembrare, allo stato attuale delle definizioni normative, forzato ed eccessivo.

Se tuttavia l’Inps riuscisse a compiere questo primo “salto” -ossia quello di inquadrare le figure dei protagonisti social tra quelle tipiche dello spettacolo-, ecco che si aprirebbe senza più difficoltà un ulteriore ambito di potenziali pretese alla contribuzione del settore dello spettacolo.

Infatti, introdotto dal cosiddetto Decreto Sostegni- bis (art. 66, comma 17, D.l. 25.5.2021, n. 73, conv. con Legge n. 106/2021), il comma 2-bis dell’art. 2, Decreto legislativo n. 182/1997, concernente i soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, stabilisce, tra l’altro, che “la contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a … attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati”.

Per cui, in presenza di soggetti già iscritti -volontariamente o anche d’ufficio- al FPLS, a prescindere dal compimento di attività tipiche dello spettacolo, il rischio è che, per attività promozionali attraverso tiktok, youtube e ogni altra piattaforma, vi sia comunque assoggettamento dei compensi percepiti alla contribuzione Inps.

Ma non vi sono solo influencer e affini nei pensieri dell’Istituto.

Un ulteriore interessante filone di attenzioni previdenziali pare riservato, infatti, alla pletora di commentatori ed esperti che oramai affollano i canali televisivi e radiofonici.

Ambiti, questi ultimi, che possono senza ombra di dubbio essere annoverarti nel mondo dello spettacolo e che coinvolgono sempre più soggetti estranei a esso, provenienti da diverse esperienze e settori.

Dei più noti e in vista tra essi, si è di recente interessata la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza della Sezione lavoro dell’11.09.2023, n. 26256, in una causa che vedeva parte l’Inps, con riferimento a propri recuperi contributivi alle gestioni dello spettacolo.

La vicenda giudiziaria concerneva, in particolare, il caso di ex-calciatori che, come accade per molti, noti o meno, oramai numerosi vivono una seconda vita, frequentando da esperti le diffusissime trasmissioni sul calcio.

Anche per essi, come precisa la Suprema Corte, quando sono soliti partecipare in modo sostanziale alla presentazione di eventi (es. partite di calcio o talk show in materia), non si addice il semplice ruolo di spalla e di commentatore comprimario, ma addirittura quello di presentatore o, comunque, di compartecipe alla conduzione dello stesso programma.

La continuità e la non episodicità dei commenti degli esperti calciatori, come nella decisione n. 26256/2023, costituiscono la chiave del ragionamento della Cassazione. Per cui ora, per la medesima ragione per cui presentatori e opinionisti si equivarrebbero, diventano a rischio di recuperi di contributi FPLS i “gettoni” per le partecipazioni a trasmissioni e programmi di qualsiasi genere (es. di cucina, di giardinaggio, ecc.) di esperti in chiose mediatiche. Magari anche se ciò avviene sulle meno tradizionali piattaforme informatiche.

In definitiva, per l’Inps, il riconoscimento del ruolo di conduttori effettivi delle trasmissioni, comunque offerto, rende gli opinionisti in discorso “presentatori” tout court e, come tali, riconducibili tipicamente e ai sensi dell’art. 3, co. 1, n. 2, D.lgs. CPS n. 708/1947 al mondo dello spettacolo.

Così per la Cassazione, Ordinanza 11.09.2023, n. 26256

Senza sovvertire la tassatività dell’enumerazione dei lavoratori dello spettacolo e senza pretermettere l’evoluzione della realtà comunicativa, che impone l’adattamento delle categorie professionali tipizzate dalla legge, appare corretto il presupposto che anche il commentatore assurge a presentatore e a compartecipe della conduzione, quando la sua presenza si caratterizzi come continuativa e quando il suo ruolo sia così pregnante, da travalicare quello di mero supporto tecnico e di autore di episodici commenti a margine. Quando si riscontrino tali caratteristiche, il commentatore, nell’apportare il proprio bagaglio tecnico e la propria professionalità, finisce per cooperare in modo determinante alla stessa presentazione e alla stessa conduzione dell’evento mediatico di cui si discorre. Le competenze sportive non danno origine a un occasionale e irrilevante controcanto, ma costituiscono parte integrante e forza propulsiva dello spettacolo, per l’incisività e per la frequenza con cui lo scandiscono, fino a costituirne componente qualificante e imprescindibile, che non è possibile immiserire a un ruolo di mero e ancillare contorno. Non sussiste un’incompatibilità ontologica tra la figura dell’opinionista e quella del presentatore in ragione del differente impatto mediatico che ogni figura possiede e di un’interpretazione che considera il commento tecnico in una sua oramai anacronistica purezza, come entità del tutto avulsa dallo spettacolo in cui pure si colloca.

[Sintesi n. 10/2023]

[Articolo pubblicato anche su www.verifichelavoro.it]