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Con il Jobs act si introduce un doppio binario per il disconoscimento delle collaborazioni
L’etero-organizzazione agevola i giudici nella decisione

Doppia velocità, e doppio binario, per il «disconoscimento» delle co.co.co. in rapporti di lavoro dipendente. È questo il senso sostanziale dell’art. 2 del decreto attuativo 81/2015 del Jobs act. Che però, quanto al suo significato «operativo», sta facendo non poco penare imprese e lavoratori. Cosa si deve intendere, in concreto, con etero-organizzazione ed etero-direzione? E ancora. Provata l’esistenza dell’etero-organizzazione, i rapporti di co.co.co. diventano automaticamente di lavoro subordinato sotto ogni profilo? E infine. Chi può provvedere a disconoscere le illegittime collaborazioni? Quesiti che oggi pesano non poco sulle sorti di aziende e lavoratori.

Eppure, malgrado gli apparentemente rassicuranti chiarimenti del ministero del lavoro (si veda da ultimo la circolare n. 3/2016 e, in precedenza, le risposte a interpello nn. 27/2015, 5/2016 e 6/2016) i dubbi non paiono a oggi ancora dissiparsi. Lo stesso ministero, del resto, non ha potuto fare a meno di notare che «la formulazione utilizzata dal legislatore, di per sé generica, lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale? normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato». Insomma, sui significati della norma che si «lascerebbero intendere», neppure il Welfare pare sentirsi del tutto sicuro. Decidendo, così, di superare le «oscurità» tecnico-giuridico del legislatore con una interpretazione della legge (la quale ritiene etero-organizzati i «rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro») nel senso della sussistenza di un sostanziale (e mero) escamotage: cioè, si tratterebbe di una presunzione super semplificata. Almeno per i propri ispettori.

In definitiva, malgrado le formule criptiche e burocratiche, appare chiaro pure al ministero del lavoro che la nuova previsione del decreto attuativo del Jobs act non costituisce lo strumento per una trasformazione di diritto delle co.co.co. ancora in essere, ma che sono etero-organizzate, in rapporti di lavoro tout court subordinati. Bensì solo il mezzo di una loro equiparazione a quest’ultimi quanto alla disciplina applicata («il legislatore? ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate a una riqualificazione del rapporto»). Vale a dire che, i rapporti tra committenti e lavoratori che siano «etero-organizzati», quand’anche riconosciuti tali, continueranno a essere, formalmente, i medesimi: di co.co.co. Ma gli ispettori, ai fini delle loro sanzioni e provvedimenti pubblicistici (secondo il comunque discutibile assunto della circolare n. 3/2016), potranno «fare finta» che si tratti di lavoro dipendente («semplificando di fatto l’attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di una etero-organizzazione»). Insomma, al riguardo, l’art. 2, dlgs 81/2015, conferma che, ora come in passato, gli ispettori non possiedono alcun reale potere di «disconoscimento» e trasformazione dei rapporti di co.co.co..

Ai lavoratori che intendano far valere i loro presunti diritti, spetta perciò, ancora, il diritto/dovere di adire il giudice per provare che, nei fatti, il rapporto si è svolto in forme etero-dirette (cioè, subordinate ex art. 2094 cod.civ.), facendo accertare al giudice la sussistenza di una vera dipendenza da parte del giudice. Tuttavia, oggi, anche ove essi non riescano in questa non sempre facile prova (come pure nel caso sussista una genuina, benché attenuata, «autonomia»), le presunzioni di etero-organizzazione potranno garantire comunque che il giudice, anche senza disconoscere la co.co.co., dichiari applicabile la disciplina del lavoro dipendente. Con conseguenze favorevoli per i collaboratori, ma pure per le aziende. Per esempio, nel caso in cui dalla «tenuta» formale dei rapporti di co.co.co. possa dipendere il mantenimento di agevolazioni contributive.

Uniche escluse dalla doppia «velocità» dei disconoscimenti, e perciò più garantite, sono le co.co.co. certificate, quelle previste da Ccnl, quelle per professioni intellettuali, quelle dei componenti organi societari e quelle di società sportive: il loro disconoscimento passerà solo attraverso il riconoscimento pieno dell’etero-direzione da parte del giudice.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 35 del 11.02.2016]