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Il Tribunale di Treviso sulle contestazioni per incentivi alle assunzioni.

Non c’è reato anche se l’esonero è illegittimo

Se anche uno dei molti esoneri contributivi per l’assunzione di dipendenti oggi previsti viene goduto illegittimamente, non c’è reato, né illecito amministrativo ex art. 316-ter, c.p.. Con sollievo delle imprese, infatti, la giurisprudenza di merito conferma ora con la sentenza n. 49 del 26.1.2023 del Tribunale di Treviso (Giudice Poiré) che in questi casi non sussistono gli estremi degli illeciti dal codice penale, relativi al delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Un reato sempre più spesso contestato ad aziende e datori di lavoro a cui l’INPS ritenga di dovere recuperare le agevolazioni per irregolarità contributive. La problematica appare di estrema attualità, alla luce dei numerosi bonus e offerte di esenzioni contributive per l’assunzione offerte dall’ordinamento.

L’art. 316-ter, c.p. punisce tutti quei casi in cui -salvo possa ritenersi configurata addirittura la truffa nei confronti dell’ente pubblico- vi sia stata un’indebita percezione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Ciò deve avvenire mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti attestanti cose non vere, ovvero per mezzo dell’omissione di informazioni dovute. Per gli Istituti la fattispecie si configurerebbe anche nei casi di assunzioni di lavoratori con esoneri contributivi, laddove la contribuzione venisse in seguito recuperata per essere stato riscontrato un qualche motivo di irregolarità. Per esempio, nel caso sottoposto al Giudice del Lavoro di Treviso, in riferimento ad alcune modalità di impiego del personale, ritenute illegittime e disconosciute a seguito di un controllo ispettivo. Ma come già in precedenza affermato, nella ancora rara giurisprudenza sulla materia, dal Giudice del lavoro di Venezia (sentenza 5.2.2020) la contestazione del diritto agli sgravi non presuppone necessariamente l’esistenza di un comportamento fraudolento.

Il codice penale stabilisce che quando la somma goduta supera gli 3999,96 scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni, mentre se la somma percepita è pari o inferiore si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5164 a 25.822, e comunque in misura non superiore al beneficio conseguito.

A complicare le difese delle aziende nei casi di illecito amministrativo è la circostanza che esse vanno portate davanti al Prefetto competente a irrogare le sanzioni.

A fronte del crescente numero di contestazione di illeciti, ora la sentenza del Tribunale di Treviso precisa che la condotta incriminabile e da provare deve essere necessariamente di carattere doloso (non bastano quindi la sola colpa e negligenza del datore di lavoro, come di solito accade), mentre sotto il profilo oggettivo essa deve consistere nella presentazione di documenti e dichiarazioni inveritiere od omesse. Presentazione di solito non necessaria per godere di agevolazioni all’assunzione.

Non possono invece dirsi utili ai fini della contestazione le mere denunce mensili obbligatorie (es. Uniemens), né le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro- LUL, che riportino l’evidenza della decontribuzione goduta.

Per la sentenza del Tribunale trevigiano, infatti, Uniemens e LUL non sono documenti che hanno ad oggetto fatti, ma solamente importi da versarsi o meno, quantificati in base a una valutazione non rilevante in termini di falsità o meno, bensì di mera correttezza contabile.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 36 del 11.02.2023]