L’intervento dell’istituto ultra legem

Appalti di servizi labour intensive nel mirino dell’Inps. Ma ultra legem. L’Istituto va in pressing sugli appalti caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, per cui scatterebbe la costituzione automatica dei rapporti di lavoro tra i dipendenti dell’appaltatore e il committente, con recupero immediato di tutti i contributi previdenziali. Si tratta dell’ultimo, inesorabile trend dell’azione ispettiva dell’Inps (spesso, in sincrono con il ministero del lavoro), di cui hanno già fatto le spese anche nomi illustri dell’imprenditoria, e che da qualche mese si va estendendo in modo preoccupante su tutto il territorio. Quantunque, come detto, non paia trovare affatto il conforto del decreto legislativo 276/2003, che viene addirittura superato. Una «moda» non solo discutibile, ma piuttosto pericolosa che sta costringendo a difese poderose e urgenti aziende e professionisti. Eppure sulla genuinità di tali appalti, anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori, già si erano espressi nel recente passato autorevoli giudici (cfr. Trib. Milano, Sez. Lavoro, 5/5/2010, P.T. Spa c. INPS).

Lo schema che in concreto si replica in modo pressoché costante è sempre il medesimo. Un appalto di servizi (per esempio, di pulizie, di gestione di un magazzino, di portierato. ecc). Un contratto formalizzato nero su bianco (magari con subappalti a cascata). Lavoratori dell’appaltatore che svolgono effettivamente il servizio previsto nell’appalto. L’intervento degli ispettori e la loro valutazione, più o meno approfondita, dei rapporti negoziali. Il sospetto (sovente pregiudiziale e a tema) di una mancanza dei requisiti dell’appalto, come previsti dall’art. 29, dlgs n. 276/2003 (organizzazione dei mezzi; esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori; assunzione del rischio d’impresa). La ritenuta somministrazione di manodopera. La contestazione della costituzione di rapporti di lavoro di diritto in capo al committente. La richiesta dei contributi come se per i medesimi lavoratori non fosse mai stato versato alcunché, neppure dall’appaltatore (in effetti, normalmente, tali rapporti di lavoro sono sempre stati in regola). Se interviene anche la Direzione territoriale del lavoro, a questo punto, oltre alle prescrizioni per gli illeciti penali ( 50 al giorno di contravvenzione per giornata di impiego e per lavoratore), il committente/utilizzatore dei lavoratori si potrà vedere pure costretto a corrispondere la retribuzione ai medesimi lavoratori, grazie all’apposita diffida accertativa di legge (art. 12, dlgs n. 124/2004).

Un quadro preoccupante, senz’altro, per subappaltanti e committenti (chiamati in causa per la responsabilità solidale di contributi pure non dovuti), tanto più che, come detto, l’azione dei funzionari dell’Inps non trova affatto riscontro nelle espresse previsioni di legge.

Va innanzitutto rimarcato come l’Inps e i suoi ispettori non possano, per legge, compiere alcuna verifica in materia di appalti illeciti e di somministrazione irregolare di manodopera. E la ragione è piuttosto semplice: i loro funzionari non sono ufficiali di polizia giudiziaria, bensì «semplici» pubblici ufficiali. Del resto, per essi, vige ancora oggi l’espresso divieto di contestazione di contravvenzioni ex art. 3, comma 2, dl 463/1983. Quindi l’azione diretta dei funzionari può giungere fino a costituire un pericoloso (per loro, questa volta) abuso di atti d’ufficio, dato che anticipa gli esiti di indagini lasciate alle procure della repubblica e di organi competenti.

In secondo luogo, e questo è il punto centrale della questione, anche ad ammettere che un appalto di servizi non sia lecito alla stregua della previsione legale, gli effetti non potrebbero comunque corrispondere a quanto desiderato dall’Inps e dai suoi ispettori. Infatti, a fronte di un (pseudo) appalto di servizi, per volontà di legge scatta «solo» la multa per la contravvenzione (quella degli 50 a giornata), come previsto dall’art. 18, comma 5-bis, dlgs n. 276/2003. Non consegue di diritto, invece, alcuna costituzione di rapporto di lavoro tra chi è impiegato nell’appalto e il supposto utilizzatore. Un’ipotesi prevista esclusivamente per la diversa fattispecie della somministrazione illecita di manodopera in difetto di forma scritta (art. 21, dlgs n .276/2003). Ma non certo per appalti di servizi in cui, oltre al resto, solitamente scritture non mancano affatto.

In definitiva, quando anche gli appalti di servizi considerati non fossero regolari, per legge non potrebbe venire richiesto in «anteparte» alcun contributo e premio . Né, tantomeno, come accade solitamente, essi potranno essere liquidati applicando perfino il diverso ccnl del committente. Che poi a proporre costituzione di rapporti di lavoro e «differenze» ci pensi eventualmente il lavoratore impiegato nell’appalto, con ricorso al giudice, è cosa ben differente dalla circostanza che ad esse provveda (in anticipo e senza titolo alcuno) l’Inps.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 237 del 07.10.2014]