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Ispettori di nuovo in ordine sparso nelle aziende. Contrariamente a ciò che pareva già un fatto acquisito (si veda ItaliaOggi dell’11/3/2014), all’ultimo momento, in sede di conversione del dl 145/2013, è “saltata” proprio la previsione che stabiliva il coordinamento “forte” dei controlli sul lavoro da parte delle sedi centrali e territoriali del Ministero del lavoro. Una disposizione, come si ricorderà, che per due mesi, aveva assoggettato gli interventi dei funzionari dell’Inps e Inail alla preventiva ed espressa approvazione ministeriale. L’obiettivo dichiarato, assicurare un migliore e più razionale impiego del personale ispettivo. E, soprattutto, evitare l’affollato via vai dei controlli presso gli stessi luoghi di lavoro. Per aziende e professionisti, un inimmaginabile presidio di garanzia che l’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legge -poi non convertito dalla legge 9/2014-, improvvisamente, aveva reso a portata di mano. Oggi, tuttavia, con la mancata conversione della previsione, si torna al passato. Dal punto di vista operativo ciò significa che vi è da attendersi, secondo una prassi consolidatasi da tempo, che gli ispettori di ogni sede territoriale del Ministero del lavoro, Inps e Inail siano esclusivamente gestiti dai rispettivi uffici di appartenenza, secondo logiche interne. Il raccordo preventivo tra organismi ispettivi, perciò, viene lasciato soprattutto a spontanee intese locali. Una situazione che non rassicura i potenziali “obiettivi ispettivi” (come vengono definiti nel gergo degli ispettori i soggetti ispezionabili) da possibili reiterati controlli. Anche a brevissima distanza di tempo. Tanto più che, da qualche anno, nella partita delle ispezioni sul lavoro, risultano particolarmente attivi, sia la Guardia di Finanza, sia i comandi territoriali dei Carabinieri, rappresentati da stazioni e compagnie. Un “fronte” di potenziali controllori invero piuttosto munito. Tramontata la speranza di conversione del dl 145/2013, tuttavia, un concreto recupero di coordinamento tra organi ispettivi può passare dall’effettiva e stringente applicazione di disposizioni già presenti nell’ordinamento. Come l’art. 5 della legge 628/61 (sulla comunicazione degli obiettivi da parte di Inps e Inail alle Direzione del lavoro, 48 ore prima dell’ispezione) o il più recente art. 10 del dlgs 124/2004 (volto ad evitare duplicazioni di interventi ispettivi). A propria tutela, le aziende potranno, quindi, chiedere di verificare che tali precetti abbiano ricevuto reale applicazione, potendo altrimenti impugnare gli esiti degli accertamenti.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 60 del 12.03.2014]