Ispettori stanziali e girovaghi. Spesso ci si domanda se i funzionari siano tenuti a operare i propri controlli solo all’interno del distretto dell’ufficio a cui appartengono, oppure se possano “muoversi” anche al di fuori di esso.
Talvolta alle aziende accade di subire controlli da parte di ispettori appartenenti a sedi territoriali “forestiere” e distanti rispetto all’ubicazione dell’azienda. Per esempio, datori di lavoro di Torino che ricevono la visita di ispettori degli uffici di Genova. I quali ispettori di Genova (è solo un esempio) potrebbero in seguito gestire il controllo appoggiandosi agli uffici di Torino; oppure mantenere quale riferimento il loro stesso ufficio originario. La cosa, non senza effetti pratici anche notevoli per l’azienda.
Come ci ricorda la lettera circolare del 26 maggio 2017, n. 4687 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non esistono limitazioni dell’attività di verifica, legate a una supposta incompetenza territoriale dei funzionari. Vale a dire che, nel corso di un controllo,
trovandosi di fronte l’ispettore d’un’altra provincia –se non, addirittura, regione-, non appare possibile per ciò solo muovere eccezioni particolari all’amministrazione.
In definitiva (ciò che interessa sapere a chi viene ispezionato), tale “mobilità” ispettiva non si può riflettere sulla validità degli atti del controllo ispettivo (e in speciale modo sul Verbale conclusivo), inficiandoli per tale sola circostanza. In sostanza, i Verbali degli ispettori “forestieri” saranno comunque stati formati correttamente.
Dell’ispezione fuori sede può, tuttavia, essere necessario analizzare riflessi diversi. Per esempio, potrebbe risultare utile conoscere chi abbia autorizzato –e come- l’azione degli ispettori estranei e i loro obiettivi. E se esista una tale sufficiente autorizzazione e incarico di servizio. La sua eventuale carenza si rifletterebbe senza dubbio in qualcosa di più di un semplice vizio dell’azione di controllo. Un puntuale accesso agli atti dovrebbe chiarire il punto.
Del resto, se non esiste una limitazione di legge all’azione degli ispettori (salvo quanto si preciserà tra poco), un limite all’attività fuori sede sembra essere stato posto proprio dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che singolarmente risulta circoscriverla ai soli “Comuni di Province limitrofe” (“è dunque possibile che il personale ispettivo possa svolgere accertamenti ed emanare provvedimenti sanzionatori nei confronti di realtà datoriali situate in Comuni di Province limitrofe rispetto a quelle dove è ubicato il proprio Ufficio”).
In generale, lo stesso criterio di azione ispettiva presso “Comuni di Province limitrofe” potrebbe condurre a risultati operativi non poco complicati. Si pensi a provvedimenti di ispettori, per esempio, di Brescia, ma operanti a Verona. Le due Province sono senz’altro “limitrofe”, ma le competenze interregionali (anche ai fini di eventuali ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro: Venezia o Milano) risultano ben distinte.
In effetti, più che una limitazione tout court all’azione ispettiva, l’indicazione dell’INL pare evidenziare una volontà di rendere “fruibili” i funzionari a favore di sedi “bisognose”, ma senza operarne –sempre difficili- trasferimenti di sede.
Se l’attività presso “comuni limitrofi” tutto sommato non crea criticità, ben diversa la cosa là dove si consideri che ““la pratica ispettiva” rimane incardinata presso l’Ufficio di appartenenza dell’ispettore anche in relazione ai successivi adempimenti…
finalizzati all’adozione del verbale unico di accertamento e notificazione”. Ciò potrebbe significare che se sono un’azienda di Modena e subisco un controllo da parte di ispettori di Ferrara, tutti i successivi atti (es. portare la documentazione richiesta; rilasciare dichiarazioni ai funzionari; esperire il tentativo di conciliazione monocratica; ecc), dovranno avvenire presso gli uffici di Ferrara.
L’attività extra moenia degli ispettori chiaramente non modifica le competenze amministrative e giudiziali in caso di ricorsi (“la competenza rimarrà esclusivamente in carico all’Ispettorato che ha sede nella Provincia dove è ubicata la realtà datoriale oggetto di accertamenti”).
Non condivisibile sembra, invece, la scelta per cui, quanto al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, “le procedure di revoca e di annullamento restano in carico all’Ufficio di appartenenza dell’ispettore”. La necessaria urgenza e rapidità di tali procedure –al di là di ogni aspetto giuridico consiglierebbero diversamente. Cioè, che rimanessero radicate presso le sedi territoriali delle aziende.
Di fronte alla “fluidità” di azione degli ispettori (anche nella forma di task force inviate per periodi in soccorso di altri Uffici: ma in tale caso le “pratiche” restano presso le sedi soccorse), va rammentato come alcuni effettivi limiti di competenza per territorio esistano anche per gli ispettori. È il caso dei controlli ispettivi operati dagli ispettori della Sicilia, Bolzano e Trento. La loro appartenenza ai rispettivi enti territoriali (e non allo “Stato”), limita necessariamente la loro azione sul territorio. Per cui non sarebbe legittima l’azione dei funzionari di Bolzano nella Provincia di Belluno oppure Sondrio.
Il contrario –cioè, l’azione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a cui oramai tutti i funzionari “appartengono”, sul resto del territorio nazionale (quindi, per seguire l’esempio, da Belluno e Sondrio verso Bolzano)- sarebbe invece ammissibile. Quantomeno ove la materia del controllo fosse attinente ad aspetti “nazionalizzati”, come quelli previdenziali e assicurativi.
Contrariamente a quanto si potrebbe reputare, infine, l’azione dei Carabinieri dei Nuclei Ispettorato del Lavoro, conosce gli stessi limiti per territorio che vale per gli ispettori senza stellette.
a cura di Studio Legale VetL
[V@L – Verifiche e Lavoro n. 3/2017]