La mediazione tra avvocati come soluzione delle vertenze in materia di lavoro. Con il D.lgs. 149 del 2022, entrato in vigore il 18 ottobre scorso, il legislatore ha implementato le materie in cui può essere utilizzata la procedura disciplinata dal DL 132/2014, rimuovendo il limite prima vigente, secondo cui la negoziazione assistita non avrebbe potuto essere utilizzata in materia di rapporti di lavoro.
Avv. Andrea Baldassi
LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
L’art. 9 del D.lgs 149/2022 ha inserito il nuovo art. 2-ter al D.L. 132/2014, che così dispone:
«Art. 2-ter (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro).
Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»
La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti, nell’ambito dell’omonimo procedimento, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia mediante l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Gli avvocati, con tale procedura, svolgono un ruolo centrale, come negoziatori.
La grande novità, introdotta dal D.lgs. 149/2022, è che la negoziazione assistita potrà vertere anche in materia di lavoro, rimanendo però ferma la previsione normativa che la stessa procedura non potrà però riguardare “diritti indisponibili” (vd. art. 1, comma 2, lett. b), DL 132/2014).
A tal proposito, infatti, l’art. 9, D.lgs. 149/2022, oltre a quanto sopra, ha apportato delle modifiche al citato art. 2, comma 2, lett. b) del DL 132/2014, sopprimendo le parole “o vertere in materia di lavoro“; tant’è che l’attuale formulazione della norma risulta essere la seguente:
“La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro”.
L’avvocato è deontologicamente tenuto, al momento del conferimento dell’incarico professionale, ad informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale procedura (vd. art. 1, comma 7, DL 132/2014).
L’INVITO E LA CONVENZIONE
La convenzione viene conclusa a seguito di invito che una parte, tramite il suo avvocato, deve formulare all’altra.
L’invito deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito medesimo entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice, nell’instaurando procedimento, ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall’art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata).
L’adesione della parte chiamata al procedimento di negoziazione assistita deve essere portata a conoscenza del richiedente con mezzo certificato. Così come l’invito, anche l’accettazione deve essere sottoscritta personalmente dalla parte, la cui autografia deve essere certificata ad opera dell’avvocato difensore.
Salvo diverso accordo intercorso tra le parti, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal CNF (art. 1, comma 7-bis, DL 132/2014).
La convenzione viene conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti ed è redatta, a pena di nullità, in forma scritta, con l’assistenza degli avvocati, che certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, DL 132/2014, la convenzione deve precisare:
1) il termine concordato alle parti per l’espletamento della procedura, che, in ogni caso, non può essere inferiore a un mese e non superiore a tre mesi (con possibilità di proroga per ulteriori 30 giorni, su accordo tra le parti);
2) l’oggetto della controversia, che, come detto, non deve riguardare diritti indisponibili. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 2-bis (introdotto dalla novella del 2022) la convenzione può precisare:
a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia;
b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
c) la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;
d) la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.
In ordine alla negoziazione assistita in modalità telematica, al DL 132/2014, è stato introdotto l’art. 2-bis, secondo il quale “1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l’accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza. 3. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all’articolo 4-bis. 4. Quando l’accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005”.
È ammesso che le parti possano stipulare direttamente la convenzione di negoziazione assistita, senza la fase prodromica della comunicazione dell’invito e della relativa adesione.
Nella procedura relativa alle controversie di lavoro, oltre che l’avvocato, la parte può nominare anche un consulente del lavoro (novità introdotta dal D.lgs. 149/2022, che ha inserito l’art. 2-ter al DL 132/2014).
Nelle controversie di lavoro, tale procedura non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al contrario di quanto avviene per le altre materie, espressamente indicate all’art. 3, DL 132/2014.
Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita o, nel caso in cui venga direttamente stipulata la convenzione (senza previo invito e relativa adesione), dalla relativa sottoscrizione, si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Inoltre, dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni dalla ricezione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati (vd. art. 8, DL 132/2014).
IL PROCEDIMENTO
È fatto obbligo agli avvocati e alle parti comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto (vd. art. 9, comma 1, DL 132/2014).
La fase cd. procedimentale, successiva all’adesione della parte invitata, è stata notevolmente implementata dal D.lgs. 149/2022, che ha introdotto al DL 132/2014 gli artt. 4-bis e 4-ter, che regolano le attività istruttorie stragiudiziali, tramite la cd. acquisizione di dichiarazioni, durante il procedimento medesimo.
In particolare, “1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede (dovendo, così, essere tale possibilità espressamente prevista nell’accordo di convenzione), ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti. 2. L’informatore, previa identificazione, è invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed è altresì preliminarmente avvisato: a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione; b) della facoltà di non rendere dichiarazioni; c) della facoltà di astenersi ai sensi dell’articolo 249 del codice di procedura civile; d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni; e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date; f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni. 3. Non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e chi si trova nella condizione prevista dall’articolo 246 del codice di procedura civile. 4. Le domande rivolte all’informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l’indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell’informatore e degli avvocati e l’attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2. 5. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, è sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati. All’informatore e a ciascuna delle parti ne è consegnato un originale. 6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice può sempre disporre che l’informatore sia escusso come testimone. 7. Quando l’informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l’audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile”.
Altra facoltà nel corso del procedimento, sempre che inizialmente sia stata prevista dalle parti in convenzione, è quella di sentire la controparte. A tale fine al DL 132/2014 è stato introdotto l’art. 4-ter, che prevede che “1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione è resa e sottoscritta dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell’autografia. 2. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto l’avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e può essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l’efficacia ed è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 2735 del codice civile. 3. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell’articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile”.
Infine, ai sensi dell’art. 8, DL 132/2014, sul contenuto delle dichiarazioni e informazioni rese nel corso del giudizio i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre. Alla luce delle integrazioni alla normativa avute a seguito del D.lgs. 149/2022, si deve ritenere che il riferimento vada unicamente a quanto detto, nel corso del procedimento medesimo, da avvocati, parti e, a seguito di novella, dai consulenti del lavoro.
La violazione delle predette prescrizioni e degli obblighi di lealtà e riservatezza costituisce per l’avvocato illecito disciplinare (art. 9, comma 4-bis, DL 132/2014).
LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Se la procedura si conclude con un accordo che compone la controversia, questo verrà sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e costituisce titolo esecutivo. Gli avvocati verificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
L’accordo che compone la controversia deve contenere l’indicazione del relativo valore (novellato art. 5, comma 1-bis, DL 132/2014).
L’accordo costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e, in caso di precetto, il suo contenuto deve ivi essere integralmente trascritto, ex art. 480, comma 2, c.p.c..
Se con l’accordo le parti concludono un contratto o compiono un atto soggetto a trascrizione, per procedere alla trascrizione del medesimo, la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In caso di accordo raggiunto, gli avvocati che hanno sottoscritto il relativo verbale sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo medesimo è stato raggiunto, oppure al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati che vi ha preso parte (la finalità, come si desume dal secondo comma dell’art. 11 del DL 132/2014, è solamente statistica).
Laddove il procedimento verta in materia di lavoro, come indicato dal nuovo art. 2-ter, comma 2, DL 132/2014, l’accordo va trasmesso a cura di una delle parti, entro dieci giorni, altresì ad uno degli organismi di certificazione, di cui all’art. 76, D.lgs. 276/2003.
Come detto, in caso di mancato accordo, vengono meno gli effetti dell’interruzione della prescrizione e della decadenza, di cui all’art. 8, DL 132/2014, dovendo la parte interessata proporre la relativa domanda giudiziale entro trenta giorni dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati (cfr. citato art. 8).
COMPETENZE PROFESSIONALI
Rispetto alle competenze professionali per l’Avvocato relative alle “prestazioni di assistenza stragiudiziale”, per cui trova applicazione la Tabella XXV, ex DM 55/2014, come aggiornata dal D.M. 147/2022, quelle previste per l’ipotesi del procedimento di negoziazione assistita, previste dalla Tabella XXV-bis, sono superiori.
A titolo di esempio, si veda per lo scaglione da €.5.200,01 a €.26.000,00:
Tab. XXV attività stragiudiziale: parametro medio senza distinzione di fasi: €.1.985,00 (minimo €.992,50 e massimo €.2.977,50).
Tab. XXV-bis negoziazione assistita: parametro medio per fasi (attivazione, negoziazione e conciliazione): €.3.041,00 (minimo €.1.520,50 e massimo €.4.561,50). Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad accordo positivo, il compenso con parametro medio per le restanti e precedenti fasi (attivazione e negoziazione) sarebbe di €.1.321,00, rispettivamente pari a €.441,00 e €.880,00. In tal caso, al netto del mancato accordo raggiunto, si tratterebbero, dunque, di importo inferiore rispetto a quello di cui alla tabella per l’attività stragiudiziale.