[toc]
Dal marzo scorso sono aumentate le sanzioni per il sommerso e, per l’INL, anche per somministrazioni illecite.
  • AUMENTA DI UN ULTERIORE 10% RISPETTO AL PASSATO LA MAXISANZIONE PER LAVORO IRREGOLARE CHE PASSA A UN MINIMO DI € 1950 A UN MASSIMO DI € 46.800
  • FORNITURA E UTILIZZO ILLECITO DI MANODOPERA DANNO ORA ORIGINE A UN REATO, CON AMMENDA A LAVORATORE E GIORNATA DI IMPIEGO PARI A € 60
  • PER L’INL, TUTTAVIA, ALLA LUCE DI UNA PARTICOLARE LETTURA DELLE NOVITÀ DEL D.L. 19/2024, L’AMMENDA SAREBBE GIÀ DA RITENERSI AUMENTATA A € 72

Le recenti e importanti novità normative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, rendono necessaria una breve ricognizione di quale sia la natura e soprattutto la misura delle reazioni sanzionatorie ora previste dal nostro ordinamento per taluni tra i principali illeciti indagati dagli ispettori del lavoro.

Di tale avvertita esigenza, specie dopo il Decreto PNRR (D.L.n. 19/2024), si è fatto ancora una volta osservatore istituzionale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Vi è da osservare come l’intervento dell’esecutivo, poi convertito in legge, abbia, non solo operato una nuova penalizzazione delle reazioni sanzionatorie dell’art. 18, D.Lgs n. 276/2003 (29, comma 4 D.L.n. 19/2024) -le quali, già di natura penale in passato, erano state al contrario depenalizzate nel 2016 (D.Lgs n. 8/2016)-, ma ha anche apparentemente provveduto a operare aumenti di misure punitive (art. 29, comma 3, cit.). In materia di sanzioni amministrative incrementi di importante rilievo concernono gli importi stabiliti con riguardo al lavoro sommerso.

GLI AUMENTI DI SANZIONI PER SOMMERSO E APPALTI ILLECITI

Così per l’art. 29, c. 3, D.L.n. 19/2024

All’articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66». 

La novella in discorso attiene alla precedente previsione della legge di finanza per il 2019, L.n. 145/2018, che, appunto, all’art. 1, comma 445, stabiliva in precedenza come gli importi di talune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale dovessero aumentare nella misura ivi indicata del 20%.

In particolare, l’originale comma 445, alla lettera d), n. 1, stabiliva incrementi “del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12” (ossia, in materia di lavoro irregolare), nonché, tra l’altro, dell’“articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”, quanto agli illeciti di intermediazione e somministrazione di manodopera variamente descritti e presi a riferimento.

Con riguardo al lavoro irregolare, pertanto, l’originale previsione di sanzioni amministrative, già integrata in aumento dalla L.n. 145/2018, è stata dal marzo 2024 ulteriormente modificata in aumento dall’art. 29, comma 3, D.L.n. 19/2024. Per cui le nuove (maxi) sanzioni in materia di lavoro irregolare dovranno ora prevedersi come segue.

LE ATTUALI MAXI-SANZIONI

Così l’art. 3, c. 3, D.L.n. 12/2002

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 1.950 a euro 11.700 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.900 a euro 23.400 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 7.800 a euro 46.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Se non sussistono dubbi sull’aumento delle sanzioni amministrative per lavoro irregolare, maggiori perplessità suscita la doppia previsione di modifiche introdotte contemporaneamente, tanto dal comma 4 dell’art. 29, D.L.n. 19/2004 (che ha penalizzato le sanzioni previste specialmente per illeciti fornitori e utilizzatori di manodopera a vario titolo), quanto dal predetto comma 3 dell’art. 29.

Il comma 4, riscrivendo l’art. 18, D.Lgs n. 276/2003, individua in modo specifico le nuove sanzioni penali, di carattere contravvenzionale ora previste per gli illeciti relativi a somministrazione, appalto, distacco. Per le quali, nelle ipotesi non aggravate, in via alternativa, è stabilita (comma 1, comma 2, comma 5bis) “la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione”.

Una revisione peculiare del regime sanzionatorio che nella previsione pecuniaria pare ricalcare il precedente regime di sanzioni amministrative, aggiornate nel 2018, pari a € 60 per lavoratore e giornata di impiego.

A parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tuttavia, la previsione della nuova ammenda, come introdotta dal comma 4 dell’art. 29, D.L.n. 19/2024, andrebbe “addizionata” anche di quanto stabilito dal comma 3 della medesima disposizione.

Ciò, a parere della Nota INL 18.06.2024, prot.n. 1091, dovrebbe condurre a un immediato e automatico innalzamento dell’ammenda prevista e appena introdotta, da € 60 a € 72.

AUMENTI DELL’AMMENDA PER SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

Così per la Nota INL 18.06.2024, prot.n. 1091

In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tuttavia tenere in considerazione quanto previsto dall’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018. Tale disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003. Di conseguenza, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024. A titolo esemplificativo:

Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione “punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” (art. 18, comma 1 primo periodo) di n. 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno:

60 + 20% (ex art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018) = euro 72

72x5x20 = euro 7.200

Una soluzione invero perplessa, rispetto a una previsione dell’art. 1, comma 445, L.n. 145/2018, che, appunto -a differenza di quella in materia di sommerso-, risulta avere già prodotto ed esaurito i propri effetti nel 2018 (vigente un regime amministrativo ora abolito), apparendo superata proprio dalla previsione specifica dell’art. 29, c. 4, D.L.n. 19/2024 -parimenti ordinata nella gerarchia delle fonti, ma successiva-, che stabilisce tassativamente la pena dell’ammenda in € 60.

di Mauro Parisi

[V@L – Verifiche e Lavoro n. 3/2024]