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Sentenza del Tribunale di Belluno sui soci e amministratori stagionali
Contributi solo per i periodi di reale attività

Nelle imprese commerciali per soci e amministratori «stagionali» i contributi all’Inps sono dovuti solo per il tempo in cui lavorano. Il tribunale di Belluno, con sentenza n. 10/2015, viene così oggi a superare la posizione tradizionale dell’Istituto che ha finora costretto chi lavorava anche solo per un periodo all’anno a versare contributi alla sua Gestione attività commerciali per anche il resto dell’anno. Per il giudice l’Inps si è sempre mosso in difetto di una puntuale previsione di legge. Dunque, contributi non dovuti, e, se versati, indebiti, se non in presenza di una effettiva attività di lavoro di chi opera nell’impresa commerciale, come titolare e gestore, oppure in qualità di coadiutore familiare, poiché parente e affine.

Va innanzitutto osservato che, benché l’ordinamento sia chiaro, a partire dalla Costituzione (art. 23: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»), non di rado accade che le imposizioni siano di mera «creazione» amministrativa. Dunque, ultra, se non contra addirittura, legem.

È appunto il caso dei «commercianti» stagionali, soprattutto occupati nel settore turistico, che a causa della circolare n. 147 del 2 novembre 2004 dell’Inps, hanno dovuto sottostare all’impropria «regola» della prassi. Per cui il carattere stagionale dell’attività svolta non solo non può costituire motivo di esclusione dalla gestione commercianti purché sussistano i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996, purché non si tratti di «attività meramente occasionali, eventuali e secondarie» (e fin qui, nessun problema); ma che prosegue stabilendo che ove «il soggetto svolga l’attività stagionale quale unica attività lavorativa, è da ritenersi legittima l’iscrizione per l’intero anno». L’estensione dell’obbligo dipenderebbe, a parere dell’Inps, dal fatto che tale obbligo e la conseguente imposizione contributiva sono stati previsti anche per gli esercenti attività tipicamente stagionali, senza che le disposizioni di legge abbiano mai introdotto un trattamento assicurativo o contributivo diverso da quello riservato alla generalità degli iscritti. Non vi è alcun dubbio che una tale lettura sovverta in modo assoluto e non consentito il precetto costituzionale. In sostanza, fino a oggi, a parere dell’Inps, l’obbligo di iscrizione per l’intero anno era configurabile, soprattutto, poiché il requisito del carattere stagionale dell’attività non faceva venire meno il requisito della professionalità.

Chiamato a giudicare un caso di estensione annuale dell’imposizione, il giudice del lavoro di Belluno, con la detta sentenza n. 10/2015 del 30 gennaio scorso, ha affermato ciò che pacificamente dovrebbe discendere, anche per l’Istituto, da una corretta lettura della legge. In particolare, la questione portata all’attenzione del tribunale veneto concerneva il caso di un pensionato, socio della società di famiglia che gestiva un’attività turistica a carattere stagionale. All’arrivo degli ispettori, risultava che, allora, come in passato, quando, ancora non in pensione, dava una mano nell’attività turistica nel periodo di apertura stagionale, il pensionato aveva da sempre limitato a un breve periodo dell’anno il proprio lavoro, con contestuale versamento alla gestione commercianti. Tuttavia, per i funzionari, lo status di pensionato, facendo comunque divenire «prevalente» l’attività nell’albergo, avrebbe comportato l’estensione annuale dei versamenti all’Istituto.

La tesi, non condivisibile già sulla carta, viene però oggi ribaltata dal giudice che afferma come in difetto di una testuale previsione di legge che imponga al lavoratore stagionale di versare contributi previdenziali anche in relazione ai mesi in cui non svolge attività lavorativa, non può dirsi sussistere alcun obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 34 del 10.02.2015]