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Sentenza del tribunale di Milano allarga l’ambito del libero recesso

Niente trattenute se il lavoro è compromesso

Se il datore di lavoro mostra di non potere garantire un futuro al lavoro del suo dipendente, quest’ultimo può dimettersi di punto in bianco, senza dovere versare nulla per il mancato preavviso. L’innovativo orientamento emerge dalla sentenza del Giudice del lavoro di Milano, n. 160 del 2021 e allarga l’ambito di libero recesso dal rapporto di lavoro, che finora si è sempre ritenuto delimitato dall’art. 2119, cod.civ.

Quest’ultima disposizione stabilisce che «qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto», lavoratore e datore di lavoro possono liberarsi immediatamente del vincolo contrattuale. È il caso delle dimissioni o del licenziamento per «giusta causa», per intendersi, possibili quando venga meno il rapporto fiduciario.

In caso contrario, mancando la giusta causa, come è altrettanto noto, si applica la previsione dell’art. 2118 del codice civile, per cui, senza «frette» eccessive, occorre che il recedente -l’azienda, ma pure il lavoratore- dia un congruo preavviso, in genere previsto dal CCNL. In mancanza del detto preavviso, «il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso».

Eppure, per il Giudice del lavoro di Milano, anche nelle ipotesi in cui l’azienda ammetta le proprie difficoltà organizzative e d’impiego, si sarebbe in presenza di una giustificazione sufficiente per l’immediato recesso del lavoratore. Una situazione che si può, per esempio, ritenere confermata dal semplice avvio di una procedura di licenziamento collettivo, con «ammissione» dell’azienda della necessità di sopprimere posizioni di lavoro.

Nel caso oggetto del giudizio del Tribunale di Milano, alcuni lavoratori erano impiegati presso un appalto pubblico, in quanto dipendenti dell’appaltatrice.

Perso il rinnovo dell’appalto, ma prima della sua cessazione, il datore di lavoro aveva avviato le procedure di licenziamento collettivo, dichiarando che avrebbe avuto difficoltà a reimpiegare l’intera forza lavoro alle sue dipendenze. Nel frattempo, alcuni suoi dipendenti presentavano le proprie immediate dimissioni, venendo assunti direttamente dal committente.

A questo punto, il datore di lavoro prendeva atto delle dimissioni dei lavoratori, ma tratteneva loro le indennità sostitutive del preavviso non lavorato, da CCNL.

Non condividendo la trattenuta dell’oramai ex datore di lavoro, i lavoratori agivano in giudizio, lamentando la lesione del loro diritto e reclamando la restituzione delle indennità sostitutive. Il Giudice del lavoro di Milano dava loro ragione, rilevando che per questa ipotesi di recesso immediato, non è ammissibile alcuna trattenuta per mancato preavviso, in quanto «non si vede …, in assenza di disciplina pattizia (individuale o collettiva) che faccia da quadro a simile fattispecie, come possa riconoscersi in concreto ricorrente la ratio dell’indennità ex art. 2118 c.c. in favore del datore di lavoro, visto che nessuna posizione lavorativa sarebbe stata garantita ai lavoratori».

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 100 del 30.04.2021]