Dal 1° gennaio 2019 sono previsti una serie di interventi di incremento delle sanzioni amministrative e penali, che necessitano di opportuni chiarimenti
La disposizione come si legge
…
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti…”
La disposizione: il suo significato
Le ipotesi di aumento della misura edittale delle sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2019, attengono a tre distinte “categorie”. Ossia, quella relativa a illeciti amministrativi significativi in materia di lavoro; quella concernente reati e illeciti del T.U. Sicurezza di cui -ancora una volta, nel giro di sei mesi- si maggiorano le misure pecuniarie già previste; quella ancora da definire di illeciti individuati dal Ministero del lavoro con proprio decreto.Tra gli illeciti più significativi, la prima ipotesi espressa di aumento attiene alla sanzione relativa all’impiego di lavoratori irregolari (cfr. tabella sopra), di cui all’art. 3, D.L.n. 12/2002, convertito con L.n. 73/2002.
La seconda ipotesi di illeciti amministrativi che conoscono aumenti di sanzione è quella che concerne diverse fattispecie, tutte relative a situazioni di appalto e somministrazione illeciti, disciplinate dall’art. 18, D.Lgs n. 276/2003 (cfr. tabella sotto).
Va osservato che all’interno della predetta disposizione vengono punite situazioni anche molto differenti, legate in via sostanziale dalla circostanza che nel rapporto di lavoro effettivo corrente con il lavoratore, si realizza l’“inserimento” di un soggetto terzo che fornisce, in forme non autorizzate, il lavoro stesso.
Tali fattispecie, nelle ipotesi di ritenuta maggiore gravità, anche a seguito della depenalizzazione, avvenuta con decreto legislativo n. 8/2016, continuano anche oggi a essere punite con le misure punitive previste per le contravvenzioni, dell’arresto e dell’ammenda.
Va osservato come l’incremento delle sanzioni amministrative per appalti e somministrazioni illeciti –puniti a giornata di impiego del lavoratore- solo apparentemente rappresentano un inasprimento di pena. In realtà, l’aumento della misura giornaliera della sanzione amministrativa (che passa da € 50 a € 60 al giorno), con il permanere della cornice di minimo e massimo proporzionale, stabilita tra € 5.000 e € 50.000, fa sì che le infrazioni fino a 83 giornate siano punite esattamente come in passato (con € 5.000). Allo stesso modo le infrazioni –anche relative a più lavoratori- superiori a 833 giornate (come dire, la “fornitura” illegittima di 5 lavoratori per sei mesi), rimangono punite con il “massimo” immutato di € 50.000. Prima il “tetto” massimo era raggiunto con 1000 giornate di somministrazione.
Molto singolare appare la previsione di aumenti relativa alla materia dei distacchi transnazionali. A causa di un probabile lapsus, mentre rimane invariata la sanzione amministrativa per chi illecitamente somministra personale, ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.Lgs n. 136/2016 (€ 50 al giorno, con minimo di € 5.000 e massimo di € 50.000) a maggiorazioni sarà soggetto –ex art. 12, D.Lgs n. 136/2016– chi non ottempera alla comunicazione preventiva di distacco (ora punito da € 180 a € 600 per lavoratore, con un massimo di € 180.000); chi non si mostra in possesso della documentazione relativa ai distacchi nei trasporti su strada (ora punito da € 1.200 a € 12.000, con un massimo di € 180.000); il distaccante che non conserva la documentazione relativa al distacco (ora punito da € 600 a € 3.600); chi non designa un referente in Italia incaricato di inviare e ricevere documenti (ora punito da € 2.400 a € 7200).
Irrigidimenti di sanzione sono stabiliti anche per quanto concerne i maggiori illeciti in materia di orario di lavoro, ai sensi dell’art. 18bis, commi 3 e 4, D.Lgs n. 66/2003 (cfr. tabella sotto). Nel complesso tali misure punitive restano piuttosto esigue.
Ulteriore categoria di aumenti del 20%, riguarda le sanzioni stabilite in materia di lavoro, che saranno individuate discrezionalmente “con decreto del Ministro del lavoro”. Tuttavia, tale delega in bianco –almeno quanto alla facoltà di libera scelta-, che di fatto determinerà nuove misure punitive, non appare conforme alle previsioni e principi di legalità (art. 1, c.p.; art. 1, L.n. 689/1981).
Saranno invece del 10% gli aumenti di ammende e sanzioni amministrative previste dal T.U. Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008. Tale ulteriore incremento degli importi originari, si aggiunge alle precedenti maggiorazioni già realizzatesi con il Decreto del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del 12.6.2018 (aumento del 1,9%), che a sua volta incideva sull’incremento del 2013, a opera del D.L. n. 76/2013 (9,6%). Ma si veda anche la nota INL del 14.3.2019, prot. n. 2594.
Molto particolare risulta anche l’ipotesi per cui le predette “maggiorazioni [saranno] raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
La singolare ipotesi di sanzione, quale aggravante per recidiva, ha reso necessario, a seguito di una prima Circolare INL n. 2/2019, un ulteriore chiarimento da parte dell’INL con Nota 5.2.2019, prot.n. 1148.
In sostanza, oltre a doversi osservare che la recidiva opererà solo per fatti illeciti successivi al 1° gennaio 2019 (per cui ipotesi di prima applicazione si potranno avere solo dopo il 1.1.2022: quindi, dati i tempi delle procedure, di fatto molto più in là), va precisato che per il raddoppio della maggiorazione (vale dire, presa la sanzione “base” pre-2019, l’aumento andrà considerato del 40%, anziché del 20%), il medesimo trasgressore, oltre a commettere lo stesso illecito già realizzato (es. per lavoro sommerso), dovrà essere stato già condannato in sede civile o penale, o non dovrà essersi opposto a provvedimenti definitori delle procedura sanzionatoria (es. ordinanza-ingiunzione).
Definizioni in fase di regolarizzazione o di cd. misura ridotta, invece, non possono essere considerate precedenti utili ai fini della recidiva.
di Barbara Broi |