Per il Tar Lombardia l’ordine ispettivo per differenze retributive va motivato in modo non stereotipato.
- La sentenza del TAR Lombardia n. 272/2023 annulla un provvedimento di disposizione dell’ITL che intendeva applicare un diverso CCNL
- Nel caso risulterebbe che l’ITL abbia ordinato all’azienda di versare differenze retributive senza però dare atto di meditate motivazioni
- Per il TAR, al contrario, il CCNL applicato risulta corretto, non giustificandosi quello indicato d’ufficio, né sono dovuti i contributi pretesi
Introdotto nel 2020, il temibile potere di disposizione del personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ogni tanto rischia di sfuggire di mano e di essere utilizzato in modo arbitrario, a fini e scopi non consentiti dalla legge.
È quanto accaduto nella vicenda decisa ora dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano con la sentenza n. 272 del 4.9.2023.
Nel caso, veniva considerato l’ordine formato dagli ispettori dell’ITL, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs n. 124/2004, essendosi ritenuto che una cooperativa avesse erroneamente applicato un CCNL non “adatto” al datore di lavoro, una cooperativa operante nel settore dei servizi di portierato, custodia, reception e guardiania, ordinandogli di sanare le posizioni delle sue migliaia di soci lavoratori, con l’effetto di generare differenze retributive e contributive per milioni di euro.
POTERE DI DISPOSIZIONE E RIMEDI
Così l’art. 14, D.Lgs 124 del 2004
1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. 2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione. 3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto.
La cooperativa ricorrente aveva sempre applicato nel tempo il CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, sottoscritto, tra l’altro, da CIGL e CISL. Tuttavia, l’Ispettorato del lavoro procedente ordinava la corresponsione ai soci-lavoratori dipendenti della medesima Cooperativa delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal diverso CCNL Multiservizi, ritenuto più “adeguato” al caso.
Posti in essere senza esito i ricorsi amministrativi, la Cooperativa si era rivolta al TAR per l’annullamento del provvedimento di disposizione e del Verbale ispettivo dell’INPS, conseguenza dell’esercizio del potere di disposizione.
Va innanzitutto osservato come il giudice amministrativo, ancora una volta ritenga sussistere il proprio potere a conoscere e decidere dei provvedimenti irrogati ai sensi dell’art. 14, D.Lgs n. 124/2004, come pure dei loro riflessi contributivi (“sebbene l’an e il quantum dell’obbligazione previdenziale risultino riservati alla cognizione del giudice ordinario, laddove si controverta in ordine alla legittimità di un verbale di disposizione, adottato dall’Ispettorato del Lavoro a conclusione del procedimento ispettivo, si è al cospetto di un atto che ha inciso autoritativamente sulla posizione giuridica del datore di lavoro, creando il presupposto per il futuro recupero delle somme in questione”).
Quindi, il TAR ritiene che il provvedimento di disposizione debba essere considerato immediatamente lesivo, in quanto esecutivo, e dunque sempre impugnabile (“sebbene si tratti di un comando giuridico non accompagnato da alcuna sanzione (norma c.d. “imperfetta”), lo stesso assume i connotati della definitività e della lesività per la parte alla quale lo stesso è indirizzato (cfr. T.A.R. Marche, I, 26 agosto 2022, n. 464), come dimostrato dalle diffide ad adempiere emesse dall’I.N.P.S. in esecuzione proprio di tale provvedimento dispositivo”).
Ma soprattutto per la sentenza n. 272/2023 del TAR Lombardia, il CCNL Servizi Fiduciari “appare appropriato rispetto all’attività svolta dalla Cooperativa ricorrente, visto il settore in cui la stessa è attiva”, mentre “il differente Contratto collettivo per l’area Multiservizi si riferisce alle imprese che operano anche nel settore della pulizia, della logistica e dei servizi integrati di global service …, cui la ricorrente risulta estranea”. Per il Tar, anche la sottoscrizione da parte di sindacati maggiormente rappresentativi risulta idonea a garantire un trattamento economico proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36, Cost. (“secondo quanto precisato dalla già citata sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2015 che assume, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008, l’idoneità dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai C.C.N.L. di settore, quale parametro esterno di commisurazione”).
La scelta operata dall’Ispettorato del lavoro nella vicenda, in definitiva, viene ritenuta arbitraria e priva delle corrette valutazioni di legge e contratto, essendo occorsa al di fuori dei parametri indicati dalla pronuncia.
Da ciò consegue, con l’accoglimento del ricorso, un sostanziale monito agli ispettori affinché procedano sempre a un meditato esercizio del loro delicato potere di disposizione, dovendo dare sempre atto nel provvedimento delle valutazioni di legge operate.
USO ATTENTO DEL POTERE DI DISPOSIZIONE
Così per la sentenza TAR Lombardia, n. 272/2023
Attraverso il verbale di disposizione impugnato i richiamati elementi non sono stati affatto presi in considerazione e nemmeno è stata chiarita, se non in maniera generica e stereotipata, la ragione oggettiva e specifica che ha determinato l’Ispettorato del Lavoro a sanzionare la Cooperativa ricorrente, con un potere ritenuto non sussistente, in altre occasioni, dallo stesso Ispettorato (cfr. in giurisprudenza, T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, I, 18 maggio 2021, n. 155).
A cura dello Studio Legale VetL