I giudici ribadiscono oggi come l’istituto del “soccorso istruttorio” costituisca il doveroso modo di procedere dell’amministrazione nel corso di procedure su istanza, per cui è tenuta ad assistere il cittadino. Si tratta di un interesse legittimo che deve trovare applicazione anche presso l’INPS, il quale deve farsi parte attiva della verifica tempestiva della correttezza e completezza di quanto trasmesso. Tanto è vero che pure la sua prassi inizia a riconoscere l’esigenza del “soccorso”.
Posti al cospetto dell’amministrazione pubblica, non è difficile trovarsi sgomenti e in difficoltà.
Riconoscere quali sono le vie e le forme giuste per domandare e ottenere quanto è dovuto (quale diritto e non come grazia degli enti pubblici), risulta spesso imperscrutabile, quantomeno nell’interezza delle sue sfaccettature.
Quando le potenziali richieste riguardano, poi, un Istituto dalle complesse competenze e procedure qual è l’Inps, le cose paiono complicarsi ulteriormente. Ancor più in quanto le ormai consuete modalità esclusivamente informatiche hanno reso “lontane” le relazioni con i cittadini.
Si depositano le istanze, si scaricano le ricevute e si attende, nella speranza che ogni formalità sia stata espletata nel modo corretto. Si pensi, a titolo di esempio, alle note e complicate vicende legate alle istanze di cassa integrazione.
Eppure, l’Inps, come ogni altra amministrazione, mai dovrebbe lasciare soli gli utenti a seguito delle loro richieste. Infatti, occorre si attivi perché sia favorita la loro corretta partecipazione alle procedure che hanno intrapreso.
Non si tratta solo di un fatto di etica istituzionale e di prossimità della funzione pubblica, ma di un vero e proprio dovere giuridico -generale e a prescindere che esistano disposizioni specifiche-, di cui si occupa da tempo la giurisprudenza.
Parliamo dell’istituto del cosiddetto “soccorso istruttorio”.
Avviata una procedura amministrativa da parte di aziende e cittadino, il canone di condotta in discorso prevede che l’Istituto -come le altre amministrazioni- si conformi a modalità di diligenza, con rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede, ai sensi dell’art. 1, Legge n. 241 del 1990.
In sostanza, non basta che l’Inps riceva passivamente domande e istanze, ma si deve rendere parte attiva affinché il cittadino possa fare valere correttamente il proprio diritto di corretta partecipazione. Per cui, per esempio, se è rilevabile che siano da regolarizzare alcuni atti e documenti, l’amministrazione dovrà farlo osservare tempestivamente all’istante, non potendo attendere lo scadere dei termini per eccepire e contestare la circostanza (magari palese fin da primo istante in cui si è avviata la procedura).
In tale senso si pronunciano espressamente i Giudici. Come fa il Consiglio di Stato (cfr. sentenza del 1.7.2021, n. 5008) il quale, per esempio in materia di procedure digitali, è giunto a rappresentare quale debba essere la misura della collaborazione che la pubblica amministrazione è chiamata a garantire.
Vale a dire che il principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato, ora scolpito nell’art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990 -precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.-, induce senza ombra di dubbio a ritenere applicabile l’istituto del soccorso istruttorio nei casi in cui, stando al suddetto esempio, un candidato incontri ostacoli oggettivamente non superabili nello svolgimento delle operazioni di presentazione della domanda di partecipazione a una selezione, quando queste siano, obbligatoriamente, eseguibili esclusivamente con modalità digitali.
Sulla natura di “diritto” del soccorso istruttorio non paiono esservi dubbi, dunque, anche alla luce della recente giurisprudenza per cui esso trova fondamento nell’art. 6 della Legge n. 241/1990, quale espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione pubblica esigibile nel procedimento amministrativo.
In tale senso si pronunciano oggi i Tribunali amministrativi, come quello della Sicilia (Palermo, sentenza 3 giugno 2021, n. 1811).
Così il TAR Sicilia, Palermo, sentenza n. 1811/2021
Il soccorso istruttorio non costituisce una facoltà bensì un doveroso “modus procedendi” dell’amministrazione, volto a superare inutili formalismi in nome del principio del “favor partecipationis” e della semplificazione, rappresentando quindi un’applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall’art. 3 della stessa Legge n. 241/1990.
Le ricadute e gli effetti pratici dell’istituto paiono molteplici.
Per esempio, a mente del Consiglio di Stato, il soccorso istruttorio può essere considerato “non soltanto per regolarizzare, ma anche per integrare la documentazione mancante” (Consiglio di Stato, Sentenza 24.2.2022, n. 1308).
Infatti, per il predetto Consiglio, i poteri di soccorso istruttorio devono essere esercitati in funzione dell’attuazione dei principi di trasparenza e leale collaborazione, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede comunque gravanti sull’Amministrazione, al fine di garantire l’effettiva partecipazione.
Per cui il soccorso istruttorio va ritenuto “un istituto di carattere generale attuativo dell’art. 97 della Costituzione, al fine della emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco” (così, Consiglio di Stato, Sentenza 1.7.2020, n. 4191).
In definitiva, anche l’Inps deve favorire in ogni modo effettivo l’esercizio dei diritti di persone fisiche e giuridiche, non potendosi concepire che soprattutto le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi si collochino in una posizione preminente rispetto agli stessi diritti, per cui problematiche di tipo tecnico siano di ostacolo nell’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione.
I funzionari sono quindi chiamati a dominare le procedure informatiche predisposte, le quali devono essere ritenute possedere un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell’attività dell’uomo (ex multis, Tar Lazio, n. 7681 del 10.6.2022).
Del resto, in taluni casi già l’Inps ha riconosciuto per prassi l’esigenza di uniformarsi al dovere del “soccorso istruttorio”. Per esempio, con la circolare Inps n. 61 del 24.5.2022 (relativa al fondo di solidarietà per il trasporto aereo), nell’ottica di una semplificazione di attività di compilazione delle istanze e della successiva attività istruttoria, ha previsto -per far fronte a rilevate carenze del servizio telematizzato, relativo alla gestione delle prestazioni integrative- un “approccio proattivo”, volto “al superamento delle criticità evidenziate dall’attuale sistema”. In tale modo sarà lo stesso Istituto che preventivamente individuerà gli eventuali vizi o carenze della domanda e della documentazione fornita dal richiedente, dovendo provvedere alla rimozione di ogni fattore che possa influire negativamente sul buon esito della posizione.
Un esempio di buone pratiche e di estensione del “soccorso istruttorio”, che merita sistematica applicazione a ogni istanza e relazione con l’Istituto.
di Mauro Parisi