Sentenza del tribunale di Milano sui rapporti committente-appaltatore

Solidale, ma senza pagare

Sempre possibile l’eccezione di inadempimento

Il committente si può rifiutare di pagare all’appaltatore quanto dovuto per il lavoro già svolto con i propri dipendenti, se Inail e Inps richiedono a quest’ultimo il recupero di contributi e premi. Ciò, soprattutto a causa di contestazioni degli ispettori del lavoro inerenti l’appalto stesso.

A seguito della sentenza del 1.07.2024 n. 6596 del Tribunale di Milano, chi opera nell’ambito di appalti ha oggi un motivo in più per guardare con apprensione all’intervento del personale ispettivo. Corre infatti il rischio, non solo di subire contestazioni di presunte irregolarità e recuperi di contributi e premi; ma anche di vedersi opposte eccezioni di inadempimento da parte del committente debitore, malgrado i propri crediti siano per contratto incontestabilmente maturati e sia sorta pure l’esigenza di fare fronte a versamenti previdenziali.

A parere del Tribunale di Milano, se dopo l’accertamento ispettivo il committente risulta chiamato in causa quale obbligato in solido per i versamenti agli Istituti, all’appaltatore non sarà sufficiente, per ottenere soddisfazione dei propri crediti, neppure la circostanza che si sia già attivato con impugnazioni e ricorsi contro gli stessi Istituti per paralizzare il recupero di contributi e premi.

Nella vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale di Milano, un’azienda di servizi aveva emesso delle fatture di importi non contestati dal committente, per lavori già eseguiti. Nel frattempo aveva subito un controllo ispettivo che aveva individuato omissioni contributive, contestate dagli ispettori con formale Verbale unico di accertamento. L’azienda appaltatrice si era prontamente opposta a quanto accertato dai funzionari, dapprima ricorrendo in sede amministrativa; successivamente, procedendo a impugnare gli esiti del controllo di fronte Giudice del lavoro. La pendenza di contenzioso nei confronti degli enti impositori previdenziali, non solo preclude a questi ultimi di formare cartella esattoriale (cfr, art. 24, D.Lgs 46/1999), ma pure di essere ritenuti irregolari ai fini contributivi, come previsto ai fini del DURC (cfr. Decreto Min. Lavoro 30.1.2015).

Rispetto alle proprie prestazioni, tuttavia, il committente, chiamato in causa con la notifica del Verbale ispettivo, aveva sollevato eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460, cod.civ., benché ciò non fosse previsto dal contratto di appalto, anche rifacendosi a una recente pronuncia della Cassazione (Ordinanza n. 4079/2022).

L’eccezione -contestata dall’appaltatore alla luce del contratto, dell’eseguita prestazione e della materia sub iudice- veniva accolta dal Tribunale di Milano, ritenendo che il committente può invocare l’eccezione di inadempimento anche nei casi in cui tale vincolo non risulti previsto espressamente nel contratto di appalto, bastando che il committente dimostri di avere ricevuto la notifica di una richiesta dagli Istituti (es. con Verbale di accertamento ispettivo), che lo esponga quale responsabile solidale al pagamento di oneri previdenziali o contributivi, che l’appaltatore non dimostri di avere già pagato per i dipendenti occupati nell’esecuzione dell’appalto.

di Mauro Parisi

[ItaliaOggi n. 213 del 10.09.2024]